Fornitura di prodotti da costruzione senza la certificazione armonizzata: è aliud pro alio e si risolve il contratto (Cass. 10111/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ordinanza n. 10111/2026, pubblicata il 18 aprile 2026 (R.G.N. 24159/2021) — camera di consiglio dell’11 marzo 2026, Presidente Giuseppe Grasso, Relatore Valeria Pirari.
Il principio di diritto
In tema di fornitura di prodotti da costruzione, la consegna di merci prive della certificazione armonizzata prescritta — nella specie la norma UNI EN 1401 per le tubazioni in PVC, adottata in attuazione della Direttiva 89/106/CEE — le rende automaticamente inidonee all’uso e non commerciabili, così integrando la consegna di aliud pro alio, che dà luogo all’azione di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c.; è irrilevante l’assenza di pregresse contestazioni sulle forniture precedenti.
Il fatto
Una s.r.l. si oppose a un decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto il pagamento delle fatture (17.390,41 euro) per la fornitura di tubi in PVC-U, deducendo che i tubi erano privi della certificazione necessaria e che gli acquirenti li avevano restituiti; propose domanda riconvenzionale di risoluzione ex art. 1490 c.c. e di risarcimento del danno. Il Tribunale di Salerno accolse l’opposizione, risolse il contratto per vizi della merce e condannò la fornitrice al risarcimento. La Corte d’appello di Salerno riformò la decisione, ritenendo i tubi — dotati di certificazione UNI 7447 — non affetti da vizi né diversi da quelli ordinati, e condannò l’acquirente al pagamento. L’acquirente ricorse per cassazione con due motivi.
La motivazione
I due motivi, connessi, sono fondati. La Corte distingue il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), la mancanza di qualità essenziali (art. 1497 c.c.) e la consegna di aliud pro alio: quest’ultima ricorre quando il bene consegnato, appartenendo a un genere diverso o per gli elementi che lo caratterizzano, sia funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa, e dà luogo all’azione di risoluzione ex art. 1453 c.c. (Cass. n. 13214/2024; n. 5199/2025). La norma UNI EN 1401, che ha sostituito la non armonizzata UNI 7447, è lo standard europeo per le tubazioni in PVC per fognature non in pressione, adottato in attuazione della Direttiva 89/106/CEE (attuata in Italia con il d.P.R. n. 246/1993): le merci che non corrispondono agli standard armonizzati sono automaticamente inidonee all’uso e devono essere immediatamente ritirate dal commercio, sicché la loro consegna configura aliud pro alio. I giudici di merito avevano errato ritenendo sufficiente la vecchia certificazione UNI 7447; restano irrilevanti sia l’assenza di contestazioni sulle forniture precedenti, sia la mancata prova che le merci restituite dai clienti coincidessero con quelle fornite.
Esito: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
La consegna di prodotti da costruzione privi della certificazione prescritta (marcatura CE o norma armonizzata) li rende non commerciabili e configura aliud pro alio, con diritto alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. e non alla sola garanzia per vizi; il compratore non decade per non aver contestato le forniture precedenti. Il principio è rilevante per le controversie sulle forniture di materiali edili e per la scelta tra azione di risoluzione e azione di garanzia.
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