Procura ampia consente domanda riconvenzionale e mutamento del petitum (Cass. civ. Sez. II n. 10110 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti conferita in termini ampi e omnicomprensivi abilita il difensore a proporre tutte le iniziative utili all’interesse dell’assistito, compresa la domanda riconvenzionale. Il mutamento della domanda di mero accertamento in domanda di accertamento e condanna costituisce modificazione consentita del petitum, ove la pretesa resti connessa alla medesima vicenda sostanziale, non comprometta le potenzialità difensive della controparte e non allunghi i tempi processuali. Il giudice d’appello che esamini tale domanda non incorre in vizio di ultrapetizione. Ai fini del termine annuale di prescrizione per rovina di edificio, la denuncia dei vizi va individuata nel momento in cui la parte abbia conoscenza piena dei difetti strutturali, ricavabile anche dal deposito di una perizia di parte.
Il Fatto
I ricorrenti avevano commissionato la realizzazione di un fabbricato ad uso abitazione e, ritenendo i lavori eseguiti senza la dovuta regola d’arte, avevano convenuto in giudizio l’appaltatore chiedendo l’accertamento dei gravi difetti incidenti sulla struttura, il risarcimento del danno e la restituzione delle somme trattenute. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato il difetto di legittimazione di alcuni attori, l’estinzione per prescrizione delle pretese di altri e aveva accolto la domanda riconvenzionale dell’appaltatore, condannando le committenti a corrispondere il saldo dei lavori.
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 2163/2019, aveva parzialmente riformato la decisione, riconoscendo la legittimazione di ulteriori attori e rideterminando la somma dovuta all’appaltatore. Propongono ricorso per cassazione i soccombenti, che lamentano la nullità della sentenza per difetto di potere del difensore di controparte nel proporre la riconvenzionale, il vizio di ultrapetizione e l’erronea applicazione delle norme sulla prescrizione e sul preteso giudicato esterno.
La Motivazione della Corte
Il primo gruppo di censure investe il potere del difensore e i limiti del thema decidendum. La Corte rileva che la procura richiamata conferiva la più ampia facoltà di legge, comprensiva del potere di chiamare terzi in causa e di compiere ogni atto utile alla tutela dell’assistito. Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite n. 4909/2016, una procura conferita in termini ampi e omnicomprensivi è idonea, in un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative processuali, incluse le domande riconvenzionali. Il motivo è quindi infondato.
Quanto al dedotto vizio di ultrapetizione, la Corte osserva che la parte aveva dapprima chiesto l’accertamento del proprio residuo credito e, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ., ne aveva domandato la condanna al pagamento. Si tratta di modificazione ammessa: le Sezioni Unite n. 12310/2015 hanno chiarito che il mutamento può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda, purché la pretesa così modificata resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non comprometta le potenzialità difensive della controparte né allunghi i tempi del processo. Nel caso concreto la vicenda sostanziale era identica e nessun pregiudizio difensivo si era verificato.
Il secondo gruppo di censure riguarda la prescrizione. I ricorrenti sostengono che un diverso giudizio, definito nel 2002, avesse interrotto il termine, perdurando l’effetto interruttivo fino alla scoperta di ulteriori vizi occulti tra il 2006 e il 2007. La Corte rileva che i motivi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva individuato nel deposito della consulenza tecnica di parte il dies a quo del termine annuale. Da quel deposito, risalente all’ottobre 2003, emergeva piena conoscenza dei difetti strutturali dell’edificio, con conseguente maturazione del termine annuale di cui all’art. 1669 cod. civ. prima della notificazione della citazione introduttiva del giudizio.
Anche il motivo sul preteso giudicato esterno è infondato: la sentenza impugnata non ha affatto invocato un giudicato, ma ha considerato la consulenza tecnica d’ufficio svolta in altro processo, nel contraddittorio delle stesse parti, quale elemento di prova della riconvenzionale, non contestato specificamente. La Corte ha inoltre escluso la dedotta confusione sui vizi, poiché l’altro giudizio aveva oggetto diverso e il deposito della perizia equivaleva alla loro denuncia. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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