Giudizio di rinvio e obbligo di autonoma valutazione probatoria (Cass. civ. Sez. II n. 10113 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di rinvio, il giudice investito della cognizione rescissoria non può limitarsi a confermare acriticamente la decisione di primo grado già cassata, ma deve compiere un’autonoma valutazione del materiale istruttorio, con motivazione effettiva e specifica. La mera coincidenza dell’esito con quello già raggiunto dal giudice di prime cure non integra di per sé violazione degli artt. 336, 392 e 393 cod. proc. civ., ove il giudice del rinvio abbia riesaminato le prove e indicato le fonti del proprio convincimento. Il vizio di motivazione apparente resta escluso quando la decisione, pur succinta, esprima un percorso argomentativo coerente e controllabile, con esclusione di affermazioni meramente assertive.
Il Fatto
Un fideiussore aveva garantito le obbligazioni di un debitore nei confronti di una banca locale e, come cofideiussore, i debiti di una società verso altri istituti di credito. Il debitore, non adempiendo, subiva pignoramenti immobiliari. Nel maggio 1993 egli vendeva ad altri soggetti, con atto notarile, alcune unità immobiliari, dichiarando di aver già incassato integralmente il prezzo.
Nel 1998 il fideiussore conveniva in giudizio gli acquirenti e il venditore con azione revocatoria, sostenendo che la vendita era stata posta in essere per sottrarre il bene alla garanzia. Dopo il rigetto in primo grado e l’accoglimento in appello, la Cassazione cassava con rinvio per motivazione apparente. Nel giudizio di rinvio la domanda era nuovamente rigettata. Il ricorrente impugna la decisione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono esaminati congiuntamente e rigettati. Il primo lamentava la violazione degli artt. 336, 392 e 393, 342 e 345 cod. proc. civ., assumendo che il giudice del rinvio avesse confermato la sentenza di primo grado senza procedere a un nuovo esame del gravame.
La Corte ritiene l’assunto infondato: la Corte di appello ha compiuto un vero e proprio giudizio rescissorio, esaminando autonomamente il gravame e motivando il rigetto della domanda di revocatoria. Non vi è dunque rimessione acritica alla decisione già cassata.
Quanto alla scientia damni, il giudice del rinvio rileva che manca la prova della consapevolezza, in capo agli acquirenti, del pregiudizio arrecato al creditore mediante l’atto di disposizione. Le deposizioni testimoniali sono riesaminate nel dettaglio. La Corte valorizza inoltre un elemento logico: se gli acquirenti fossero stati intimi del venditore, la trattativa non sarebbe stata svolta tramite agenzia.
Le allegazioni contenute nella comparsa del 1998, pur evocando rapporti commerciali tra i soggetti coinvolti, non provano che nel 1993 gli acquirenti fossero consapevoli del danno. La decisione risulta conforme al principio stabilito da Cass. 29331/2017, perché raggiunta attraverso una completa ed effettiva valutazione del materiale istruttorio, con indicazione specifica delle fonti di prova ed esclusione di affermazioni meramente assertive.
Il secondo motivo, che denunciava violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. e 2729 cod. civ., è parimenti infondato: la motivazione è effettiva, risoluta e coerente. Il giudice di appello ha riesaminato le risultanze probatorie e ha motivato congruamente il rigetto. La Corte rigetta il ricorso, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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