Spese di lite rideterminate secondo i minimi tariffari dello scaglione di valore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10351 del 19.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione sulle spese di lite, ove il giudice di merito non motivi il discostamento dai parametri, deve essere adeguata ai valori minimi dello scaglione tariffario corrispondente al valore della causa, con rideterminazione in sede di legittimità ove la causa non richieda ulteriori accertamenti di fatto. La notifica dell’atto di appello indirizzata al procuratore indicato come domiciliatario ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 è valida; ove la notifica sia nulla, essa è comunque sanata dalla costituzione dell’appellato. In presenza di reciproca soccombenza, la compensazione delle spese di legittimità è rimessa alla valutazione del giudice.
Il Fatto
Un dipendente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile agiva in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento della retribuzione di posizione per il periodo dal novembre 2002 al gennaio 2015. Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda; la Corte d’Appello di Napoli, in riforma limitata alla riduzione della condanna per effetto della ritenuta prescrizione di una quota del credito, la confermava negli indicati limiti.
Il lavoratore ricorreva per cassazione con quattro motivi, censurando l’omessa pronuncia sull’eccezione di inesistenza della notifica dell’appello, il rigetto implicito della medesima eccezione e la liquidazione delle spese di lite operata senza il rispetto dei minimi tariffari. L’Ente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, connessi, sono infondati. La Corte territoriale si è pronunciata sull’eccezione di inesistenza della notifica dell’appello rigettandola implicitamente, ma correttamente. La notifica può essere indirizzata al procuratore indicato come domiciliatario ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934, come confermato dal richiamato precedente Cass. n. 18534/2024.
Anche a voler considerare nulla la notifica così effettuata, osserva il Collegio, essa risulta comunque sanata dalla costituzione dell’appellato, secondo l’indirizzo espresso da Cass. n. 32366/2024. Le censure sul punto non colgono quindi nel segno.
Il terzo e il quarto motivo, pure connessi, riguardano la statuizione sulle spese. Solo il quarto merita accoglimento. Il giudice di merito, nel liquidare le spese, deve rispettare i minimi tariffari dello scaglione compreso tra 52.000,00 e 260.000,00 euro, corrispondente al valore della causa.
A nulla rileva che il ricorrente abbia assunto a parametro, in via gradata, i valori minimi anziché quelli medi: la pronuncia della Corte territoriale non risulta adeguata ai minimi per entrambi i gradi. Ferma la compensazione parziale al 50% disposta in appello, le spese vanno rideterminate, tenuto conto della fase istruttoria non espletata, in euro 2.108,50 per il primo grado e in euro 2.498,50 per il secondo grado.
Il quarto motivo è dunque accolto, rigettati gli altri. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa, che non richiede ulteriori accertamenti in fatto, è decisa nel merito con la rideterminazione delle spese dei gradi di merito, oltre generali al 15% e accessori di legge. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate per la complessiva reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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