Incentivo ex art. 18 legge Merloni subordinato all’approvazione del progetto esecutivo (Cass. civ. Sez. Lav n. 9789 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, il compenso incentivante ex art. 18 della legge n. 109/1994, sia nella formulazione originaria sia in quella derivata dalle successive modifiche, può essere attribuito solo se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e adottato l’atto regolamentare dell’amministrazione aggiudicatrice, e a condizione che l’attività di progettazione sia giunta a una fase avanzata, essendo intervenuta l’approvazione di un progetto esecutivo dell’opera da realizzare. La corresponsione dell’incentivo è pertanto subordinata all’effettiva utilità per l’amministrazione, quale attività propedeutica alla realizzazione dell’opera pubblica. L’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., configurabile solo in caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito.
Il Fatto
Alcuni dipendenti pubblici della Provincia Regionale di Messina agivano in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al compenso incentivante previsto dall’art. 18 della legge n. 109/1994 (legge Merloni), in ragione della redazione del progetto per l’Aeroporto della Valle del Mela, e la condanna dell’ente al pagamento della somma complessiva di oltre 433.000 euro. In via subordinata, chiedevano il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. o un’indennità per l’arricchimento senza causa dell’amministrazione.
Il Tribunale accoglieva il ricorso, ma la Corte d’appello di Messina, riformando la sentenza, rigettava le domande rilevando il difetto di utilitas per l’amministrazione in ragione della mancata finalizzazione del progetto, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’attività di progettazione è premiabile solo se prodromica alla realizzazione dell’opera pubblica. I lavoratori proponevano quindi ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui i ricorrenti lamentavano l’omessa pronuncia sulla loro eccezione di inammissibilità dei motivi nuovi proposti dall’ente in appello. Il Collegio ha ribadito il principio secondo cui la parte che impugna per omessa pronuncia ha l’onere di specificare il “chiesto” al giudice del gravame, non potendo limitarsi a un rinvio all’atto di appello. Inoltre, l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto in caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito.
Il secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 17 e 18 della legge Merloni, è stato ritenuto infondato. La Corte ha confermato il consolidato orientamento secondo cui l’attività di progettazione può essere premiata dalla contrattazione collettiva decentrata solo se si risolve in un’effettiva utilità per l’amministrazione, quale può essere l’approvazione di un progetto esecutivo dell’opera pubblica. Il Collegio ha precisato che il compenso incentivante, in tutte le formulazioni succedutesi nel tempo, può essere attribuito se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata, se adottato l’atto regolamentare dell’amministrazione volto a precisare i criteri di ripartizione delle risorse del fondo interno e se l’attività di progettazione sia giunta all’approvazione del progetto esecutivo.
Quanto alla norma di cui all’art. 17, comma 12-bis, legge n. 109/1994, che vieta alle stazioni appaltanti di subordinare i compensi all’ottenimento del finanziamento dell’opera, la Corte ne ha condiviso la lettura offerta dalla sentenza impugnata: la disposizione si riferisce agli incarichi assegnati a soggetti non dipendenti dalla stazione appaltante, mentre per i dipendenti trova applicazione l’art. 18 della stessa legge, che richiede l’approvazione del progetto esecutivo quale presupposto per l’attribuzione dell’incentivo.
Il terzo motivo, concernente la motivazione apparente e l’omesso esame di fatti decisivi, è stato parimenti respinto. La Corte ha rammentato che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva ampiamente motivato sia sulla domanda di ingiustificato arricchimento sia su quella relativa alle mansioni eccedenti, rilevando la genericità delle allegazioni dei lavoratori e la mancata quantificazione del maggior impegno. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.
Nota della Redazione
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