Contributi universitari oltre il limite di legge e giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10350 del 19.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, da identificarsi in funzione della causa petendi e del rapporto dedotto in giudizio, e non il petitum formale. Ove gli studenti domandino la restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme versate a titolo di contribuzione studentesca, assumendone il calcolo in violazione del limite inderogabile fissato dall’art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 306 del 1997, la posizione azionata è di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. La contestazione di un singolo atto impositivo di prestazione pecuniaria, in relazione al quale venga in rilievo l’applicazione di una disposizione contenuta in un atto amministrativo generale, non degrada la posizione del privato a interesse legittimo.
Il Fatto
Gli studenti avevano convenuto davanti al Tribunale di Bologna l’Ateneo cui erano iscritti negli anni accademici dal 2007/2008 al 2012/2013, chiedendo l’accertamento dell’indebito e la condanna alla restituzione di € 59.473,10, oltre interessi e frutti. Deducevano di avere versato importi in eccesso rispetto al dovuto, perché la contribuzione studentesca avrebbe superato il 20% del finanziamento ordinario annuale dello Stato.
Il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, qualificando le statuizioni degli Atenei in materia come espressione di potere organizzativo interno. La Corte d’appello di Bologna ha accolto l’impugnazione e rimesso le parti davanti al primo giudice. L’Università ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 306 del 1997 e dell’art. 386 c.p.c.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal criterio del petitum sostanziale, che si determina con riguardo alla causa petendi e al rapporto giuridico dedotto, richiamando Cass., SU, n. 2368 del 24 gennaio 2024 e Cass., SU, n. 20350 del 31 luglio 2018. Non conta la prospettazione delle parti, ma la natura intrinseca della situazione giuridica fatta valere.
Nel caso concreto gli studenti non hanno impugnato delibere o bilanci dell’Ateneo, né si sono doluti delle modalità di formazione degli atti interni. Hanno prospettato l’esistenza di un diritto soggettivo a somme determinate, azionato perché l’amministrazione avrebbe violato un limite inderogabile posto dalla legge, in ordine al quale non residuano spazi di discrezionalità. La censura sulla necessità di attendere il bilancio consuntivo attiene al merito, non alla giurisdizione.
La Corte applica il principio di Cass., SU, n. 6322 dell’11 luglio 1997: quando è contestato un singolo atto impositivo di prestazione pecuniaria e viene in rilievo l’applicazione di una disposizione contenuta in un atto amministrativo generale, la posizione del privato è quella del titolare di un diritto soggettivo, tutelabile davanti al giudice ordinario, al quale può essere chiesta la dichiarazione dell’inesistenza del potere dell’ente di pretendere la prestazione fuori dai casi e dalle misure di legge.
Il richiamo a Cass., SU, n. 13030 del 4 dicembre 1991, pur relativo a fattispecie diversa, conferma la distinzione: spetta al giudice amministrativo la diretta contestazione dell’atto generale, mentre appartiene al giudice ordinario la controversia sul pagamento o rimborso della somma concreta. Ne deriva il rigetto del ricorso e l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, con condanna dell’Ateneo alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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