Fondo patrimoniale revocabile con azione pauliana anche per mera aspettativa di credito (Cass. civ. Sez. III n. 10572 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il fondo patrimoniale è assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., non essendo sostenibile che esso ne sia sottratto per la sua destinazione ai bisogni della famiglia. Ai fini dell’azione pauliana la nozione di credito è lata e comprende anche una mera ragione o aspettativa di credito, non occorrendo un credito certo, liquido ed esigibile, né rilevando che l’accertamento giudiziale del debito sia intervenuto in epoca successiva all’atto dispositivo. La scientia damni sussiste anche in presenza di un semplice danno potenziale, quando l’atto dispositivo sia posto in essere mentre pende un contenzioso in cui il creditore fa valere le proprie pretese. La deduzione della natura non gratuita del fondo patrimoniale, con conseguente necessità della participatio fraudis del coniuge, costituisce questione nuova, inammissibile se proposta per la prima volta in sede di legittimità.

Il Fatto

Una società cooperativa conveniva davanti al Tribunale il coniuge di una donna poi dichiarata fallita, esercitando l’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. in relazione a un fondo patrimoniale costituito dai coniugi. Interrotto il giudizio per il sopravvenuto fallimento, l’attore riassumeva e il fallimento proponeva a sua volta azione revocatoria sulle quote immobiliari di proprietà della donna. Il Tribunale accoglieva entrambe le domande, dichiarando inefficace l’atto costitutivo del fondo nei confronti dell’attrice quanto ai beni del marito e nei confronti del fallimento quanto ai beni della moglie.

Il coniuge proponeva appello, resistito dal fallimento e dalla cooperativa. La Corte d’appello rigettava il gravame. Avverso tale sentenza il coniuge ha presentato ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui la cooperativa ha replicato con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente censurava la ritenuta sussistenza della scientia damni, sostenendo di non essersi mai riconosciuto garante e che il credito della cooperativa sarebbe sorto solo con il successivo accertamento giudiziale, dunque in epoca posteriore alla costituzione del fondo. La Corte rileva che la censura è eccentrica e di fatto meramente fattuale: il ricorrente si limita a ribadire il proprio convincimento di avere ragione, senza affrontare il percorso argomentativo della corte territoriale. Quest’ultima, muovendo dalla nozione lata di credito comprensiva di ragione o aspettativa, ha fondato la scientia damni sul fatto che il fondo era stato istituito mentre era già in corso un contenzioso in cui la cooperativa vantava pretese di rilevante entità.

La Corte precisa che è irrilevante la buona fede del disponente e la sua convinzione di non essere debitore, poiché la scientia damni ricorre anche in caso di mero danno potenziale. Quanto all’asserita posteriorità del credito, il ragionamento del ricorrente è definito illogico: l’accertamento giudiziale accerta il credito, non lo costituisce, e la debenza rilevante ai fini dell’azione pauliana può consistere anche in una semplice aspettativa. Il submotivo è giudicato manifestamente infondato.

Con il secondo motivo il ricorrente contestava la sussistenza dell’eventus damni, deducendo che la sentenza impugnata avrebbe valutato in termini astratti la natura pregiudizievole dell’atto e che dalla sussistenza dell’eventus damni il giudice avrebbe fatto discendere il regime degli atti a titolo gratuito, senza provare la participatio fraudis del coniuge. La Corte osserva che la prima parte della censura è palesemente fattuale e che l’asserto sulla mancata assunzione della garanzia si risolve nel primo motivo. Quanto alla qualificazione del fondo come atto non gratuito, con conseguente necessità della partecipazione fraudis, si tratta di un novum che il ricorrente tenta inammissibilmente di introdurre in sede di legittimità.

Con il terzo motivo si denunciava violazione degli artt. 167 e 170 cod. civ., assumendo che la cooperativa fosse stata erroneamente ritenuta legittimata all’azione revocatoria. Il motivo è giudicato eccentrico: la Corte d’appello ha distinto il piano dell’esistenza del credito da quello della sua opponibilità al fondo, rilevando che proprio l’astratta non opponibilità del credito al fondo giustifica l’azione revocatoria. La Corte conferma che il fondo patrimoniale non è sottratto all’azione pauliana, richiamando Cass. 28593/2024 e Cass. ord. 34872/2023.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento di somme ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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