Motivazione apparente e ultrapetizione in tema di sanzioni all’amministratore di fatto (Cass. civ. Sez. V n. 10889 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni tributarie, è affetta da motivazione apparente, e come tale nulla per cassazione, la sentenza che fondi la responsabilità dell’amministratore di fatto sulla riconducibilità esclusiva a lui dell’attività della società, costituita artificiosamente quale schermo per fini illeciti, quando tale fattispecie non sia stata contestata nell’avviso di accertamento. Il giudice d’appello che introduca nel giudizio un titolo di imputazione estraneo all’atto impositivo incorre in ultrapetizione, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., poiché l’oggetto del processo è delimitato dalla pretesa effettivamente contestata, restando esclusa la possibilità di sindacare in sede di legittimità la mera motivazione insufficiente.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria contestava a una persona fisica, nella qualità di amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata, la responsabilità per il mancato versamento dell’IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere dalla società, ritenuta una cartiera, e quindi l’applicabilità in solido delle sanzioni. La contestazione era stata mossa mediante avviso di accertamento notificato alla sola società.
Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello, confermando la responsabilità dell’amministratore di fatto e ritenendo non grave il difetto di motivazione dell’avviso. Proponeva allora ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, con i quali si denunciava la nullità della sentenza per ultrapetizione e per motivazione apparente. Il ricorrente sosteneva che l’avviso di accertamento non lo aveva mai attinto personalmente, nemmeno per le sanzioni, e non conteneva alcuna imputazione di responsabilità quale amministratore di fatto, né la riconducibilità integrale a sé dell’attività della società.
La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite: la motivazione è apparente quando, pur materialmente esistente, consta di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito, così da non consentire alcun controllo sull’esattezza del ragionamento. Omogenea è la motivazione perplessa o incomprensibile e, in entrambi i casi, il vizio integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza (Cass. S.U. n. 22232 del 2016; Cass. S.U. n. 16599 del 2016). Costituisce violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, mentre resta insindacabile la mera motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 2014).
Nel caso concreto, la CTR si era diffusa sui criteri di imputazione delle sanzioni all’amministratore di fatto che utilizzi la società quale schermo del proprio disegno criminoso, richiamando la giurisprudenza secondo cui, in deroga all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, la società cessa di essere il destinatario esclusivo della sanzione e riprende vigore la regola generale che colpisce la persona fisica autrice dell’illecito (Cass. n. 10975 del 2019; Cass. n. 29038 del 2021; Cass. n. 10651 del 2022; Cass. n. 23231 del 2022).
Tale schema, tuttavia, è estraneo all’atto impositivo: l’avviso aveva attinto il ricorrente quale autore delle violazioni nella qualità di amministratore di fatto, non già quale soggetto che aveva utilizzato la società come schermo a fini di personale profitto. La Corte accoglie quindi i primi due motivi, dichiara assorbiti gli altri e cassa la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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