Impugnazione della cartella limitata ai vizi propri quando l’atto presupposto non è stato contestato (Cass. civ. Sez. 5 n. 4914 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la cartella di pagamento è impugnabile unicamente per vizi propri, e non per vizi concernenti l’atto impositivo presupposto, qualora quest’ultimo sia stato ritualmente notificato al contribuente e non sia stato tempestivamente impugnato. La motivazione della cartella è adeguata, anche per relationem, quando l’atto indica gli elementi essenziali per identificare la fonte e il titolo della pretesa azionata. La prova della fondatezza della pretesa erariale, ove l’atto presupposto non sia stato contestato, non può essere dedotta nel giudizio avente ad oggetto esclusivamente la cartella. Nel caso di decisione resa a seguito di istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza integra gli estremi dell’abuso del processo, legittimando la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente una cartella di pagamento per IVA, sanzioni ed interessi, emessa a seguito del controllo della dichiarazione annuale. Nell’atto era indicato che le somme erano state iscritte a ruolo dopo un pregresso provvedimento, non impugnato, di determinazione forfetaria dell’IVA sugli intrattenimenti.
Il contribuente impugnava la cartella e il giudice di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la decisione, ritenendo la cartella adeguatamente motivata e rilevando che l’atto presupposto era stato notificato e non impugnato. Contro questa sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui il contribuente deduceva l’illegittimità dell’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’avviso bonario. La censura è dichiarata inammissibile: la CTR ha accertato che l’atto presupposto era stato notificato a mani proprie e non impugnato, sicché la cartella poteva essere contestata solo per vizi propri, insussistenti nella specie.
Il secondo motivo, relativo alla motivazione della sentenza, è ritenuto manifestamente infondato: il provvedimento impugnato esprime una motivazione superiore al “minimo costituzionale”. Anche il terzo motivo, avente ad oggetto la validità della motivazione della cartella, è manifestamente infondato, perché l’atto recava gli elementi essenziali per identificare fonte e titolo della pretesa.
Il quarto motivo è inammissibile: la censura concernente la prova della debenza delle somme andava proposta nel giudizio contro l’atto presupposto, non in quello avente ad oggetto la cartella. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di interesse sul primo profilo e infondato sul secondo: nel processo tributario, l’Amministrazione vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese anche quando sia assistita dai propri funzionari.
Il ricorso è quindi rigettato. La Corte applica la giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., ritenendo configurato l’abuso del processo e disponendo la condanna del ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 1.200,00 ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e di euro 600,00 ex art. 96, quarto comma, c.p.c. a favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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