Prescrizione del credito dei medici specializzandi dalla legge n. 370/1999 (Cass. civ. Sez. III n. 11317 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno derivante dalla tardiva e incompleta trasposizione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Con l’art. 11 di tale legge il legislatore ha riconosciuto la borsa di studio ai soli beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento residuo dello Stato e offrendo agli esclusi la ragionevole certezza della sua cristallizzazione. La questione della decorrenza della prescrizione è risolta da un indirizzo nomofilattico consolidato e non è incisa dalla sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2022, né dall’art. 39 del d.lgs. n. 368/1999, che concerne i soli iscritti dall’anno accademico 2006-2007. È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., il ricorso che riproponga la questione senza confutare gli argomenti già disattesi.

Il Fatto

Il ricorrente, medico, ha convenuto davanti al Tribunale di Napoli la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri ministeri, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee in materia di specializzazioni mediche. La pretesa riguardava due corsi di specializzazione iniziati in anni antecedenti all’anno accademico 1991/92.

Il Tribunale ha rigettato la domanda per prescrizione del credito. La Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione, ritenendo corretto l’accertamento della prescrizione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dalla sola Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. La Corte rileva che essi prospettano una questione di diritto già risolta da oltre un decennio con principi fermi e costantemente ribaditi.

Il ricorrente sosteneva che la prescrizione dovesse decorrere non dal 27 ottobre 1999, ma dal 7 marzo 2007, data del d.P.C.M. sul trattamento economico dei medici specializzandi, richiamando anche la sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2022. La Corte conferma invece l’indirizzo secondo cui l’art. 11 della legge n. 370/1999 ha reso definitivo l’inadempimento, sicché da quella data decorre il termine decennale. Il collegio richiama le pronunce del 2011, del 2014, del 2016 e le successive Sezioni Unite n. 30649 del 2018, n. 17619 del 2022 e n. 18640 del 2022.

La Corte confuta gli argomenti sulle incertezze che avrebbero inibito la decorrenza: l’individuazione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della lesione, poiché l’interruzione della prescrizione può essere anche stragiudiziale; la natura dell’azione e la sua durata decennale non hanno avuto riflesso sulla maturazione; la legittimazione passiva spetta allo Stato.

Quanto alla remunerazione, la Corte ribadisce che con l’art. 11 della legge n. 370/1999 a un’obbligazione risarcitoria si è sostituita un’obbligazione satisfattiva di debito di valuta, e che nessuna indicazione unionale ha definito la nozione di remunerazione adeguata. Il d.lgs. n. 368/1999 si applica ai soli iscritti dall’anno accademico 2006-2007. Non è individuabile alcun momento da cui far decorrere diversamente la prescrizione.

Nessun valore hanno le due ordinanze interlocutorie della Sesta sezione, trattandosi di valutazioni sommarie e non vincolanti; i ricorsi cui esse si riferivano sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *