Poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro e tardiva costituzione del convenuto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15972 del 15.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro la tardiva costituzione del convenuto non comporta di per sé l’inutilizzabilità della documentazione dallo stesso prodotta, la cui acquisizione è rimessa alla valutazione del giudice di merito ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c. Deve infatti contemperarsi il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, non potendo il giudice limitarsi a una meccanica applicazione della regola formale dell’onere della prova. L’esercizio dei poteri istruttori officiosi è doveroso quando, attraverso di esso, l’incertezza sul fatto costitutivo o impeditivo possa essere rimossa. Una questione di limite a tali poteri è però proponibile solo se la parte interessata abbia ritualmente e tempestivamente eccepito la tardività della costituzione all’udienza ex art. 420 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito nei confronti dell’INPS per ottenere l’accertamento negativo del debito contributivo, a titolo di contribuzione come coltivatore diretto, relativamente agli anni dal 2005 al 2010. La domanda era stata rigettata in primo grado e la Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, aveva confermato la decisione, condividendo il giudizio di prevalenza e abitualità dell’attività agricola.

Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 416 c.p.c., sostenendo che la tardiva costituzione dell’Istituto avesse determinato una preclusione assoluta sulle eccezioni, sulla prova e sulle produzioni documentali. Con il secondo ha lamentato l’omesso esame di un punto decisivo della controversia.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è stato ritenuto infondato. Il ricorrente omette di considerare che la tardiva costituzione del convenuto non comporta di per sé l’inutilizzabilità della documentazione prodotta: nel rito del lavoro l’acquisizione è possibile in quanto rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c.

La Corte richiama l’insegnamento secondo cui deve contemperarsi il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, sulla scia di Cass., S.U., n. 11353 del 2004. Il giudice non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale fondata sull’onere della prova: in presenza di un quadro probatorio incerto sull’esistenza di un fatto costitutivo o impeditivo, l’esercizio dei poteri istruttori è doveroso ove attraverso esso l’incertezza possa essere rimossa, come affermato in Cass. n. 14755 del 2018, Cass. n. 18362 del 2020 e Cass. n. 36455 del 2023.

Nel caso concreto, l’acquisizione dei documenti introdotti dall’INPS è l’esito di un legittimo esercizio di poteri istruttori, che il ricorrente non dimostra di aver ostacolato. Il richiamo a Cass. n. 3467 del 2019 non è decisivo: una questione di limite al potere officioso del giudice può porsi solo ove la parte abbia ritualmente e tempestivamente eccepito la tardività della costituzione del convenuto all’udienza ex art. 420 cod. proc. civ., come chiarito da Cass. n. 7272 del 2024. Situazione qui solo allegata e non efficacemente dimostrata.

Anche il secondo motivo è stato disatteso. Escluso che la Corte territoriale abbia esercitato oltre i limiti di legge il potere officioso di disposizione dei mezzi probatori, la sentenza impugnata è esente dai rilievi mossi con le ulteriori censure. La valutazione dei requisiti per la qualificazione come coltivatore diretto inerisce tipicamente al merito della causa, rispettosa del minimo costituzionale sul piano motivazionale, e non è più censurabile in sede di legittimità.

Ne è seguito il rigetto del ricorso, con la dichiarazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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