Riproposizione delle difese in appello ammessa se la sentenza è generica (Cass. civ. Sez. V n. 11475 del 01.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’atto di appello che riproponga le medesime difese svolte in primo grado è ammissibile quando la sentenza impugnata sia priva di una puntuale confutazione delle tesi della parte. L’indeterminatezza e l’approssimazione delle ragioni che sorreggono la decisione gravata impongono, infatti, la reiterazione degli argomenti già ignorati dal primo giudice, affinché il giudice di secondo grado esamini le questioni non affrontate. La motivazione apparente della sentenza di appello, che decida nel merito una sola doglianza e ometta di rispondere agli altri motivi di gravame, integra la nullità della sentenza per assenza motivazionale. La specificità dei motivi di impugnazione, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non richiede forme sacramentali e può ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto considerato nel suo complesso.

Il Fatto

Una società contribuente impugna la sentenza della C.T.R. della Liguria che, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso avverso il ruolo e la cartella esattoriale per il pagamento della TIA relativa agli anni 2010 e 2011. Il giudice di appello aveva ritenuto l’appello non accoglibile perché limitato a riproporre le argomentazioni di primo grado, senza indicare specifici motivi di censura; nel merito aveva poi affermato la piena debenza della quota fissa della tariffa.

La società propone nove motivi di ricorso per cassazione, deducendo in via principale la nullità della sentenza impugnata per apparenza della motivazione. Resiste la società di gestione dei rifiuti con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale l’eccezione di tardività del ricorso, rigettandola. Richiama sul punto Sez. 5 n. 2095 del 2023, secondo cui la sospensione dei termini processuali per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 si cumula con la sospensione feriale, perché altrimenti sarebbero frustrate le esigenze sanitarie poste a fondamento del differimento.

Nel merito, il primo motivo è fondato. La Corte muove dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 27199 del 2017, confermato da Sezioni Unite n. 36481 del 2022: l’art. 342 cod. proc. civ. impone una chiara individuazione delle questioni contestate, ma l’ampiezza delle doglianze è diretta conseguenza della motivazione di primo grado. Ove la sentenza impugnata dimostri di non avere vagliato le tesi della parte, l’atto di appello può consistere nella ripresa delle linee difensive di primo grado.

Il principio è declinato in modo più stringente nel rito tributario. La Corte richiama Sez. 5 n. 15519 del 2020 e Sez. 5 n. 707 del 2019: la specificità dei motivi può ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione, dovendosi interpretare restrittivamente l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia. Nel caso di specie la società aveva investito l’intera sentenza gravata, ritenendo insoddisfacenti i riscontri del primo giudice: l’appello non poteva quindi essere dichiarato inammissibile.

Quanto al dedotto vizio di motivazione, la Corte richiama Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e Sezioni Unite n. 22232 del 2016: è denunciabile l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purché risulti dal testo della sentenza. Il vizio si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa. Nel caso di specie la C.T.R., dopo avere negato la specificità dei motivi, ha affrontato la sola doglianza sulla quota fissa, risolvendola con il mero rinvio a Cass. Sez. 5 n. 14038 del 2019, senza rispondere agli altri motivi. Si configura dunque la nullità della sentenza per assenza di motivazione.

L’accoglimento del primo motivo assorbe le ulteriori censure e comporta la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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