Vittime del dovere: inammissibile il ricorso contro doppia conforme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11770 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto la concessione dei benefici assistenziali estesi alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ex art. 1 della legge n. 266/2005 e d.P.R. n. 243/2006, è inammissibile il ricorso per cassazione che censuri l’esame del materiale istruttorio e gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di appello al solo fine di una nuova valutazione dei medesimi fatti. La presenza di una doppia decisione conforme di primo e secondo grado, ex art. 348 ter cod. proc. civ., preclude il riesame del merito. Il requisito delle particolari condizioni ambientali od operative di missione e quello della straordinarietà costituiscono presupposti necessari del beneficio, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dei benefici assistenziali previsti per le vittime del dovere e i soggetti equiparati, deducendo di essere stato esposto, in occasione di missioni militari, a fattori nocivi ulteriori rispetto a quelli ordinari della propria attività di autista svolta in Italia.
Il Tribunale di Tivoli aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 85/2022, aveva confermato il rigetto sulla base di una consulenza d’ufficio, rilevando l’assenza dei requisiti richiesti dalla normativa. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 1 comma 564 della legge n. 266/2005 e delle disposizioni del d.P.R. n. 243/2006, sostenendo che la Corte d’appello non aveva riconosciuto l’esposizione a fattori nocivi diversi e ultronei rispetto all’ordinaria attività lavorativa.
Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., lamentando che la Corte d’appello, dopo aver fondato il rigetto sugli esiti della c.t.u., aveva poi contestato anche la carenza di prova a sostegno della domanda.
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i due motivi, dichiarandoli inammissibili. Essi, infatti, censurano l’esame del materiale istruttorio condotto dalla Corte d’appello e contestano i relativi accertamenti al fine di ottenere una nuova decisione sui medesimi fatti.
La Corte ha fondato la propria conclusione sulla presenza di una doppia decisione conforme di primo e secondo grado, ex art. 348 ter cod. proc. civ.: tale circostanza preclude il riesame del merito. La decisione di appello aveva confermato il rigetto perché non sussisteva il requisito di “rischi o fatiche maggiori” né quello della straordinarietà, richiesti dall’art. 1 commi 563 e 564 della legge n. 266/2005 e dal d.P.R. n. 243/2006.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in € 4.000,00, oltre spese prenotate e a debito, e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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