Rimessione in termini e deposito telematico: l’errore del difensore esclude la causa non imputabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13004 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deposito telematico di atti processuali, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda PEC) individua il momento di perfezionamento del deposito solo ai fini della verifica della tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al buon esito delle PEC successive. L’effetto si consolida esclusivamente con l’accettazione da parte del cancelliere (quarta PEC). La rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c. presuppone che l’evento dedotto sia dovuto a causa non imputabile e abbia carattere di impedimento assoluto. L’errore del difensore nella creazione del file “Atto enc”, che determina la mancanza dell’atto principale nella busta telematica, non integra tale presupposto. La valutazione sulla necessità della consulenza tecnica d’ufficio è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, censurabile solo per vizio di motivazione, con applicazione della preclusione da “doppia conforme”.
Il Fatto
La lavoratrice impugnava il licenziamento per giusta causa intimatole il 25 maggio 2022, chiedendo l’accertamento della sua illegittimità e la condanna della datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive. Il Tribunale, respinta l’istanza di rimessione in termini, dichiarava la decadenza dall’impugnativa per tardivo deposito del ricorso, oltre il termine di 180 giorni previsto dall’art. 6 legge n. 604/1966; la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione. La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione sulla base di otto motivi, incentrati anche sulla violazione delle norme in tema di deposito con modalità telematiche.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, concernenti la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. e l’omesso esame di circostanze risultanti dal portale PCT e dalla consulenza di parte, sono dichiarati inammissibili. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la violazione della norma si realizza solo nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, non certo quando abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre. I motivi, inoltre, sollecitano un sindacato di merito estraneo al giudizio di legittimità e il vizio di motivazione risulta precluso dalla doppia conforme ex art. 360, quarto comma, c.p.c. La censura relativa al mancato espletamento della consulenza tecnica d’ufficio è parimenti inammissibile, trattandosi di potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione.
Il terzo motivo, relativo alla rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c., è ritenuto infondato. La Corte di merito ha accertato che il mancato perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva del deposito telematico non era dipeso dal fermo dei sistemi informatici ministeriali, bensì dalla carenza dell’atto principale mancante nella busta telematica, “atto della cui formazione … era la parte stessa a doversi fare carico”. La riconducibilità dell’errore al procuratore della parte esclude in radice il presupposto della causa non imputabile, requisito indispensabile per l’accoglimento dell’istanza ai sensi delle Sezioni Unite n. 6431/2025. La comunicazione tardiva del rifiuto del deposito non assume rilievo, stante il potere-dovere della parte di gestire il deposito telematico nel rispetto delle disposizioni normative.
Il quarto motivo, che invoca la giurisprudenza secondo cui l’eventuale esito negativo dei controlli successivi alla seconda PEC non determinerebbe il venir meno degli effetti del deposito, è infondato. La Corte chiarisce che la ricevuta di avvenuta consegna ha un effetto anticipato meramente provvisorio, subordinato al buon fine dell’intero procedimento: solo con l’accettazione del cancelliere (quarta PEC) si consolida l’effetto e il file viene caricato nel fascicolo telematico, come precisato da Cass. n. 69/2025 e Cass. Sez. Un. n. 28403/2023. In mancanza, la parte ha l’onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando istanza di rimessione in termini.
Il quinto e il settimo motivo, per violazione dell’art. 112 c.p.c., sono inammissibili: il primo perché il mancato esame nel merito dell’impugnativa era giustificato dall’assorbimento connesso alla decadenza; il secondo perché la censura è formulata rispetto a mere argomentazioni e non a domande o eccezioni autonome, non ricorrendo il difetto del momento decisorio. Il sesto motivo è inammissibile e infondato, attenendo a un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. L’ottavo motivo, in tema di spese, è inammissibile stante i limiti del sindacato di legittimità sul regolamento delle spese di lite. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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