Libertà di stabilimento e atti di gestione della società estera (Cass. civ. Sez. II n. 11964 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli artt. 49 e 54 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ostano alla normativa di uno Stato membro che prevede in via generale l’applicazione del proprio diritto nazionale agli atti di gestione di una società stabilita in un altro Stato membro, ancorché questa svolga la parte principale della sua attività nel primo Stato membro. La libertà di stabilimento impedisce di imporre alla società, per i suoi atti di gestione, requisiti ulteriori e difformi rispetto a quelli dello Stato di costituzione. Ne segue che la validità del conferimento di poteri gestionali a un terzo deve essere valutata secondo la legge dello Stato di costituzione, con conseguente disapplicazione dell’art. 25, comma 1, secondo periodo, della legge n. 218/1995 nella parte in cui imporrebbe l’applicazione della legge italiana. Il giudice di merito è tenuto ad accertare d’ufficio la legge straniera, anche mediante mezzi informali.

Il Fatto

Una società a responsabilità limitata, con patrimonio costituito da un unico complesso immobiliare situato in Italia, ha trasferito la propria sede nel Granducato del Lussemburgo modificando denominazione e forma. Nel 2010, in un’assemblea tenutasi all’estero, l’amministratrice unica ha nominato un soggetto estraneo alla società mandatario generale e procuratore, attribuendogli poteri illimitati di gestione. Nel 2012 il mandatario ha conferito l’immobile prima a una società italiana e poi a un’ulteriore società.

La società lussemburghese ha chiesto al Tribunale di Roma la nullità dei conferimenti per inefficacia dell’attribuzione dei poteri. La domanda è stata rigettata in primo grado e accolta in appello, con applicazione della legge italiana e dell’art. 2381 cod. civ. Le società acquirenti hanno proposto ricorso per cassazione, contestando l’applicabilità della legge italiana agli atti di gestione.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda il coordinamento tra la norma di diritto internazionale privato e il diritto europeo. L’art. 25, comma 1, della legge n. 218/1995 assoggetta le società alla legge dello Stato di costituzione, ma richiama la legge italiana quando la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale si trovano in Italia. La Corte d’appello aveva letto questa clausola come assoggettamento integrale della società straniera al diritto societario italiano, con conseguente applicazione dell’art. 2381 cod. civ. e del divieto di delega a terzi.

La Corte ricostruisce il percorso del rinvio pregiudiziale. Investita della questione, la Corte di giustizia ha ricondotto la fattispecie nell’ambito della libertà di stabilimento. Una normativa che imponga alla società stabilita altrove di rispettare, nei suoi atti di gestione, anche il diritto dello Stato in cui si svolge l’attività principale, può rendere più difficile la gestione, obbligandola a conformarsi a requisiti imposti da entrambi gli ordinamenti.

La Corte europea ha escluso che la restrizione trovi giustificazione nei motivi imperativi di interesse generale invocati: la tutela di soci, creditori, dipendenti e terzi non giustifica un’assoggettamento generalizzato. Quanto al contrasto delle pratiche abusive, il solo fatto di stabilire la sede in altro Stato membro per beneficiare di una legislazione più favorevole non costituisce abuso, né la circostanza di svolgere altrove la parte principale dell’attività fonda una presunzione generale di frode. Da qui la regola enunciata: gli artt. 49 e 54 TFUE ostano alla normativa nazionale che prevede in via generale l’applicazione del proprio diritto agli atti di gestione della società stabilita in altro Stato membro.

Su questa base la Corte afferma che la validità del conferimento di poteri va verificata secondo il diritto lussemburghese applicabile ratione temporis. Il giudice deve accertare d’ufficio la legge straniera, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 218/1995, senza alcun onere di allegazione a carico delle parti. Non è esclusa in assoluto ogni incidenza del diritto italiano, ma l’eventuale limitazione della libertà di stabilimento va valutata a posteriori, alla luce delle tutele offerte dal diritto societario lussemburghese e delle peculiarità della fattispecie.

La Corte rileva un profilo decisivo di disciplina temporale. La controricorrente invocava l’art. 710-15, n. 4, della legge lussemburghese del 1915, che limita la delega a terzi alla sola gestione quotidiana degli affari. Tale disposizione è però stata introdotta nel 2016, mentre il conferimento di poteri risale al 2010. Nella disciplina anteriore, la società à responsabilité limitée, introdotta nel 1933 e modificata nel 1972, consentiva all’amministratore di compiere tutti gli atti necessari o utili al raggiungimento dell’oggetto sociale. Da qui la cassazione con rinvio, perché il giudice di merito accerti la validità del conferimento secondo la disciplina lussemburghese all’epoca applicabile, verificando lo statuto sociale, i poteri del gérant e l’oggetto sociale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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