Ricorso per cassazione inammissibile per omessa censura di tutte le rationes decidendi e violazione del principio di autosufficienza (Cass. civ. Sez. 3 n. 12150 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza di merito impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, ciascuna da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte: l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre. È altresì inammissibile, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il motivo di ricorso che richiami atti o documenti del giudizio di merito senza riprodurli nel ricorso o senza fornire puntuali indicazioni per la loro individuazione e collocazione nel fascicolo processuale.
Il Fatto
Una società utilizzatrice in un contratto di locazione finanziaria, dopo aver rilevato vizi nell’impianto fotovoltaico concesso in leasing, conveniva in giudizio il fornitore. La società concedente escuteva la fideiussione bancaria a prima richiesta, dando luogo a un contenzioso cautelare conclusosi a suo favore. Successivamente, la società utilizzatrice veniva chiamata a rispondere dei costi sostenuti dalla concedente in relazione alla garanzia, che le venivano addebitati tramite fattura e conseguente prelievo automatico dal conto corrente.
La società utilizzatrice conveniva quindi in giudizio la società finanziaria, chiedendo l’accertamento dell’insussistenza del titolo per l’emissione della fattura e dell’illegittimità dell’addebito e della segnalazione alla Centrale Rischi. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello, previo rilievo della “sostanziale inammissibilità” dell’appello, rigettava sia il gravame principale sia quello incidentale. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Con riferimento al primo motivo, relativo alla declaratoria di inammissibilità dell’appello per carenza di specifica censura della motivazione di primo grado, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui, quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, è indispensabile che il soccombente censuri tutte le ragioni poste a fondamento della decisione. L’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, non potendo comunque prodursi l’annullamento della sentenza.
Quanto al secondo motivo, concernente la ritenuta tardività della produzione documentale, la Corte ha precisato che il sindacato di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. include il controllo sulla corretta riconduzione della fattispecie concreta a quella astratta. Tuttavia, il ricorrente aveva evocato il documento in maniera generica, senza trascriverne o riportarne il contenuto, incorrendo in manifesta violazione dell’art. 366, nn. 4 e 6, cod. proc. civ..
La Corte ha ribadito che, secondo le Sezioni Unite n. 34469 del 2019, sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamarli senza riprodurli o senza fornire puntuali indicazioni per la loro individuazione. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte EDU che, nella sentenza Succi e altri c. Italia, ha ricondotto il principio di autosufficienza del ricorso al legittimo fine di semplificazione dell’attività del giudice di legittimità e garanzia della certezza del diritto.
Infine, il terzo motivo, relativo alla declaratoria di inammissibilità di una questione ritenuta nuova ex art. 345 cod. proc. civ., è stato ritenuto inammissibile per la sua formulazione assertiva e generica, non avendo la ricorrente specificato e localizzato se, dove e quando la questione fosse stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio. Dall’inammissibilità dei singoli motivi è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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