Spese della cautela restano dovute dopo la sentenza di merito confermativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11986 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza cautelare che abbia disposto la riammissione dei lavoratori con diritto alle retribuzioni non perde efficacia per effetto della sentenza di merito che l’abbia confermata, poiché quest’ultima non la caduca né ne rimpiazza il titolo. Ne consegue che le spese di lite liquidate in sede cautelare restano dovute ai lavoratori anche dopo la sentenza di merito e non possono essere escluse dal giudice dell’opposizione al precetto. Nel giudizio di opposizione, qualora la domanda di ripetizione dell’indebito inerisca al medesimo rapporto, opera la compensazione impropria tra le contrapposte partite, rilevabile anche d’ufficio, purché il credito opposto sia certo; per la parte eccedente il giudice deve pronunciare condanna. La regola processuale richiede che il titolo esecutivo sia scrutinato nella sua effettiva consistenza, distinguendo tra profili sostanziali e definitività delle statuizioni cautelari.

Il Fatto

Due lavoratori avevano ottenuto un’ordinanza cautelare che, ravvisando la conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, ordinava la loro riammissione in servizio con diritto alle retribuzioni. La successiva sentenza di merito confermava la conversione e condannava la parte datoriale al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 3,5 mensilità, a fronte di un periodo di mancata riammissione di nove mesi e mezzo.

I lavoratori intimavano precetto per l’indennità e per le spese legali liquidate nell’ordinanza cautelare. Il tribunale, in sede di opposizione, riteneva che l’ordinanza avesse conservato efficacia; la corte d’appello, in riforma, annullava il precetto e condannava i lavoratori a restituire la differenza tra quanto complessivamente percepito e quanto spettante in base alla sola sentenza di merito, accogliendo la domanda riconvenzionale di ripetizione. I lavoratori ricorrono per undici motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, tutti volti a determinare le somme portate dal titolo posto a base del precetto e a definire i reciproci rapporti di dare e avere tra le parti. Il precetto si fondava sulle somme dell’ordinanza cautelare, per come confermata dalla sentenza di merito, e cioè sia sull’indennità di 3,5 mensilità sia sulle spese di lite liquidate in sede cautelare.

Il passaggio centrale riguarda la sorte dell’ordinanza. L’ordinanza cautelare non aveva perso efficacia con la sentenza di merito che l’aveva confermata: il diritto fatto valere, la conversione del rapporto di lavoro, era stato confermato. L’ordinanza non recava un ordine di pagamento delle retribuzioni passate, né un ordine di risarcimento danni, ma solo un ordine di riammissione con diritto alle retribuzioni per il futuro. Non essendo stata caducata, l’ordinanza poteva essere posta, unitamente alla sentenza di merito, alla base del precetto.

La Corte affronta poi il profilo della compensazione impropria. La domanda della parte datoriale è volta alla ripetizione di un indebito inerente allo stesso rapporto: può quindi operare una compensazione impropria, rilevabile anche d’ufficio. Richiamando Cass. Sez. I n. 7474 del 23.03.2017, la Corte precisa che la compensazione impropria ricorre quando la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, mentre quella propria postula l’autonomia dei rapporti e l’eccezione di parte. Anche quella impropria opera però solo se il credito opposto possiede il requisito della certezza. Per la parte eccedente la compensazione, il giudice deve pronunciare condanna.

La corte territoriale ha correttamente considerato i crediti dei lavoratori da sentenza di merito e il debito restitutorio per quanto indebitamente percepito. Ha però omesso di considerare le spese di lite portate dalla cautela, somme rimaste dovute ai lavoratori anche all’esito della sentenza di merito, perché questa era confermativa della cautela. È dunque fondato il solo nono motivo; gli altri sono rigettati. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, la condanna dei lavoratori è confermata con detrazione delle somme liquidate in loro favore per spese legali nell’ordinanza cautelare. Le spese dell’intero processo sono compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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