Il mancato esperimento della conciliazione AGCOM non determina la soccombenza virtuale (Cass. civ. Sez. 3 n. 12270 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 1, comma 11, l. n. 249/1997 per le controversie in materia di telecomunicazioni dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda. L’improcedibilità opera con salvaguardia degli effetti sia sostanziali che processuali della domanda: il giudice deve sospendere il giudizio e fissare un termine per consentire alle parti di dar luogo al tentativo, per poi proseguire il giudizio dinanzi a sé. L’omissione della condizione di procedibilità è rilevabile d’ufficio dal giudice, a prescindere dall’eccezione di parte. Ne consegue che la soccombenza virtuale non può essere affermata sulla base dell’omesso esperimento del tentativo, dovendo il giudice disporre il rinvio per consentirne lo svolgimento.
Il Fatto
La società, utente di servizi di telefonia, introduceva dinanzi al Tribunale di Milano un procedimento ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. per ottenere la riattivazione del servizio interrotto dalla fornitrice e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale dichiarava la domanda improcedibile per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al CORECOM, e la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello confermando la soccombenza virtuale della società attrice. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., deducendo che l’improcedibilità era stata rilevata d’ufficio pur senza che la controparte avesse eccepito l’omissione del tentativo di conciliazione. La Corte osserva che l’art. 1, comma 11, l. n. 249/1997 impone di esperire rimedi stragiudiziali prima dell’introduzione del processo e che l’omissione della condizione di procedibilità è rilevabile d’ufficio dal giudice.
Tuttavia, richiamando le Sezioni Unite n. 8241/2020, la Corte afferma che il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di telecomunicazioni determina l’improcedibilità della domanda e non la sua improponibilità. Il giudice non deve chiudere il giudizio con pronuncia in rito ma deve sospendere il processo e fissare un termine per consentire alle parti di attivare la procedura conciliativa, salvaguardando gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Tale effetto sospensivo si ricava dalla disciplina delle principali ipotesi di tentativo obbligatorio preesistenti, dall’art. 5 d.lgs. n. 28/2010 e dalla giurisprudenza di legittimità. La soccombenza virtuale della ricorrente non poteva pertanto essere affermata su tale presupposto, dovendo il giudice disporre il rinvio per lo svolgimento del tentativo.
Il secondo e il terzo motivo, concernenti la distribuzione dell’onere della prova in relazione all’inadempimento contrattuale e alla mancata dimostrazione del ripristino del servizio, sono dichiarati inammissibili. La ricorrente si limita a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito senza riprodurli nel ricorso, non ponendo la Corte nella condizione di verificare il fondamento delle censure. I requisiti di formazione del ricorso rilevano ai fini della relativa ammissibilità e la loro carenza preclude il vaglio di merito.
Il quarto motivo, relativo al riconoscimento degli indennizzi previsti dalla Carta dei Servizi, è dichiarato inammissibile risultando incontestato che la controricorrente aveva già corrisposto l’indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 26 della Carta dei Servizi e che la ricorrente non aveva allegato alcun ulteriore pregiudizio. Il quinto motivo, concernente la natura regolamentare della delibera AGCOM in materia di indennizzi, è parimenti inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non avendo la ricorrente specificato in quale atto processuale la questione fosse stata precedentemente dedotta.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e al versamento della somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.