Ammissione con riserva e scioglimento nel liquidatore del fondo immobiliare (Cass. civ. Sez. I n. 12296 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione giudiziale del fondo di investimento immobiliare, regolata dalle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa e dal rimando dell’art. 57, comma 6 bis, TUF all’art. 86 TUB e ai commi 4 e 5 dell’art. 57 TUF, l’ammissione al passivo con riserva è consentita negli stessi limiti operanti nella formazione dello stato passivo fallimentare. Il Giudice Delegato non partecipa alla formazione dello stato passivo: spetta esclusivamente al liquidatore ammettere il creditore con riserva, sciogliere la riserva e modificare lo stato passivo, ferma l’impugnabilità delle sue decisioni in sede giurisdizionale. Lo scioglimento della riserva va impugnato con il reclamo; la sua mancata impugnazione determina la definitività dello stato passivo e preclude ogni ulteriore domanda di ammissione fondata sulla medesima causa petendi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto, con ricorso ex art. 87 TUB, l’ammissione al passivo della liquidazione del fondo immobiliare di un credito pari al doppio della caparra versata, per l’inadempimento del contratto preliminare di compravendita di un complesso immobiliare. In via subordinata aveva invocato l’indebito arricchimento del fondo.
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per formazione del giudicato endofallimentare. In precedenza il liquidatore aveva ammesso il ricorrente per la sola caparra, con riserva condizionata all’esito di altro giudizio; l’opposizione proposta ex art. 87 TUB si era poi estinta per tardiva iscrizione a ruolo, e il successivo scioglimento della riserva in senso negativo non era stato impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, che censurano l’attribuzione al liquidatore, e non al Giudice Delegato, del potere di sciogliere la riserva ex art. 113 bis l.fall., e l’efficacia vincolante riconosciuta al provvedimento ai fini del termine di reclamo ex art. 26 l.fall..
I motivi sono infondati. Alla liquidazione del fondo immobiliare si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa. L’art. 57, comma 3 bis, TUF, richiamato dal comma 6 bis, rinvia all’art. 86 TUB e ai commi 4 e 5 dell’art. 57 TUF, che disciplinano la redazione e il deposito dell’elenco dei creditori ammessi e le modalità di opposizione allo stato passivo.
Ne deriva che il Giudice Delegato non svolge alcun ruolo nella formazione dello stato passivo della procedura, regolata dalle norme del TUF e del TUB. L’autorità giurisdizionale interviene solo in caso di opposizione ex art. 87 TUB. Resta in capo al liquidatore la legittimazione ad ammettere con riserva e a scioglierla modificando lo stato passivo, con le decisioni impugnabili in sede giurisdizionale. La Corte richiama sul punto Cass. n. 17526/2003 e Cass. n. 8463/2022.
Il terzo motivo, sulla illegittima comunicazione dello scioglimento presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei legali, è inammissibile perché si scontra con l’accertamento di fatto del Tribunale, censurabile nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., secondo cui la comunicazione era avvenuta al difensore presso il quale era stato eletto domicilio.
Il quarto motivo, sulla comunicazione inviata dall’indirizzo p.e.c. professionale del liquidatore, non supera il vaglio di ammissibilità: il vizio andava fatto valere con il reclamo ex art. 26 l.fall. e non con il ricorso per cassazione.
Il quinto motivo, sulla pretesa quiescenza del termine per la nuova domanda dinanzi al tribunale fallimentare, è parimenti inammissibile: il ricorrente aveva già percorso la via dell’opposizione allo stato passivo, conclusasi con il decreto di estinzione del 27.12.2018 non impugnato. Il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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