Divisione ereditaria, stima al momento della divisione e domanda di rendiconto (Cass. civ. Sez. II n. 12404 del 10.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di divisione ereditaria il valore dei beni da dividere va considerato con riferimento al momento della divisione, al fine di garantire il rispetto dell’equilibrio tra le quote. Tale equilibrio non può essere realizzato mediante il riconoscimento degli interessi legali maturati sul prezzo delle vendite di beni in comunione eseguite in corso di causa, poiché non sussiste coincidenza automatica tra l’importo di tali interessi e la variazione di valore degli immobili fino al momento della divisione. La domanda di rendiconto costituisce azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione; ove abbandonata, non può essere riproposta nel giudizio di rinvio, nel quale è precluso alle parti ampliare il thema decidendum.

Il Fatto

Con sentenza del 9-7-2002 il Tribunale di Lecce dispose la divisione dei beni relitti dalle eredità dei genitori di due fratelli, attribuendoli in ragione delle quote spettanti. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 6-6-2005, rigettò l’appello proposto dal fratello; questi ricorse per cassazione e la Suprema Corte, con sentenza n. 21632/2010, accolse il primo motivo, affermando che la stima dei beni per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al loro valore venale al tempo della divisione.

Riassunta la causa davanti alla Corte d’appello di Lecce, il giudizio fu definito con sentenza n. 262/2023. La sorella propose ricorso per cassazione con quattro motivi, contestando tra l’altro l’attribuzione ai fratelli della quota di 10/27 degli interessi legali maturati sul corrispettivo di tre vendite immobiliari da lei eseguite in corso di causa.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo. La sentenza impugnata aveva qualificato la domanda dei fratelli come volta all’attribuzione dei frutti, ritenendola non nuova perché la richiesta di rendiconto era stata formulata nei gradi di merito. Il ragionamento è errato sotto il profilo dell’art. 112 cod. proc. civ.: il giudice di primo grado non aveva pronunciato sulla domanda di rendiconto e la sentenza di appello cassata si era limitata a rigettare il gravame.

L’azione di rendiconto, osserva la Corte, è autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione. Una volta abbandonata, essa non poteva essere riproposta nel giudizio di rinvio, dove è pacificamente precluso alle parti ampliare il thema decidendum. Né la domanda poteva giustificarsi in ragione delle vendite sopravvenute, poiché la prima risaliva già al 2003, in pendenza del giudizio di appello.

La tesi dei controricorrenti, secondo cui gli interessi avrebbero determinato i valori degli immobili al momento della divisione, non è condivisibile: non sussiste coincidenza automatica tra l’importo degli interessi maturati sul prezzo percepito e la variazione di valore degli immobili fino alla divisione stessa.

La sentenza di rinvio ha invece correttamente compreso nella massa i beni venduti in corso di causa, poiché prima dello scioglimento della comunione tali vendite avevano effetti solo obbligatori. Il giudice del rinvio dovrà provvedere alla divisione considerando il valore al momento della divisione, senza esaminare la domanda di rendiconto abbandonata. Non sarà vincolato alle precedenti assegnazioni né alle istanze delle parti, dovendo rispettare il criterio dell’art. 727 cod. civ. per la formazione delle quote e quello tendenziale dell’art. 729 cod. civ. dell’estrazione a sorte, derogabile con motivazione.

L’accoglimento del primo motivo assorbe i restanti, involgendo questioni che potranno essere esaminate in sede di rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *