Periodo sospetto revocatoria e consecuzione concordato-fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 12148 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo, antecedente all’entrata in vigore dell’art. 69-bis, comma 2, legge fall., segua la dichiarazione di fallimento, il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto rilevante ai fini delle azioni recuperatorie ex art. 64 e s. legge fall. corrisponde alla data del deposito della domanda e non a quella dell’eventuale decreto di ammissione. Il principio si fonda sul fenomeno della consecuzione delle procedure, che ricorre in presenza di unicità del presupposto oggettivo, ovverosia dell’insolvenza. La retrodatazione del periodo sospetto attiene agli effetti del fallimento e non a quelli del concordato preventivo. L’originaria previsione degli artt. 168 e 169 legge fall. non costituisce ostacolo, poiché il deposito della domanda di ammissione era già l’atto di avvio dell’unico procedimento.
Il Fatto
Il curatore del fallimento di una società propose azione revocatoria avverso un accordo transattivo e il conseguente pagamento, intervenuti nell’ultimo semestre anteriore al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo che aveva preceduto la dichiarazione di fallimento. Il Tribunale di Siracusa accolse la domanda.
La società convenuta impugnò la decisione davanti alla Corte d’Appello di Catania, che riformò la sentenza di primo grado e rigettò la domanda, ritenendo che la data di riferimento per il periodo sospetto fosse quella del decreto di ammissione al concordato preventivo e non quella della precedente domanda. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 2, legge fall., dell’art. 69 legge fall. applicabile ratione temporis e dell’art. 173 legge fall.. La questione riguarda l’individuazione del periodo sospetto, nel regime previgente all’introduzione dell’art. 69-bis, comma 2, legge fall., nel caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento. La Corte d’Appello aveva fatto mero rinvio a precedenti di legittimità, ma il ricorrente contesta di avere trascurato pronunce di segno contrario.
La Corte muove dal presupposto che la retrodatazione del periodo sospetto non incide sull’anticipazione degli effetti del concordato, in deroga aggiuntiva alle anticipazioni degli artt. 168 e 169 legge fall.. L’azione revocatoria sorge solo con la dichiarazione di fallimento e attiene agli effetti del fallimento, non del concordato. Il fatto che gli artt. 168 e 169 non prevedano la retrodatazione tra gli effetti della presentazione del ricorso non è ostacolo all’interpretazione che individua nel deposito della domanda il dies a quo.
Ciò che giustifica la retrodatazione è il fenomeno della consecuzione delle procedure, elaborato dalla giurisprudenza prima della sua formalizzazione. La consecuzione sussiste quando si verifica l’unicità del presupposto oggettivo, ossia l’insolvenza. La Corte precisa che il tempo tra domanda e decreto di ammissione si è allungato con l’introduzione del concordato in bianco, che ha reso evidente come anche la fase anteriore al decreto costituisca parte integrante della procedura. Già prima della riforma, il deposito della domanda produceva determinati effetti, sicché essa era l’atto di avvio dell’unico procedimento.
La Corte distingue la domanda di ammissione al concordato dall’istanza di apertura del fallimento, priva di per sé di effetti e destinata a chiudersi in un procedimento autonomo. Solo nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza, con riguardo all’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, è stata prevista un’analoga retrodatazione con norma innovativa. Infine, l’assenza di pubblicazione nel registro delle imprese prima della riforma non è ostacolo, poiché la collocazione nel periodo sospetto non è conoscibile a priori e il profilo soggettivo dell’azione attiene alla conoscenza dello stato di insolvenza. Accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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