Monitoraggio fiscale, presunzione non retroattiva ma prova per indizi (Cass. civ. Sez. V n. 12910 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei capitali detenuti all’estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, la presunzione legale di evasione di cui all’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, avendo natura sostanziale, non è applicabile retroattivamente ai periodi d’imposta antecedenti alla sua entrata in vigore. Ciò non impedisce all’Amministrazione finanziaria di dimostrare l’esistenza di redditi occultati in Paesi a fiscalità privilegiata ricorrendo a presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall’art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2009, di natura processuale, non opera quando il termine ordinario era già scaduto al momento della sua entrata in vigore; trova invece applicazione l’art. 43, comma 2-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973, che ricollega il raddoppio alla sola commissione di un reato che comporta obbligo di denuncia. Il condono tombale non estende i suoi effetti agli obblighi tributari connessi ai fondi espatriati senza regolarizzazione contabile.
Il Fatto
All’esito di una segnalazione della Guardia di Finanza, che aveva indagato su un professionista estero, il contribuente è risultato titolare di trasferimenti di denaro verso l’estero e tra i clienti del medesimo professionista. I verificatori hanno ritenuto fittiziamente interposta, rispetto al contribuente, una società di diritto estero che aveva ottenuto finanziamenti per acquistare quote di un fondo, imputando quei fondi al contribuente come nuova ricchezza detenuta all’estero.
L’Amministrazione finanziaria ha emesso avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2000, sul presupposto che il contribuente avesse violato la normativa sul monitoraggio fiscale e che l’adesione al condono tombale non precludesse l’applicazione di quelle disposizioni. La C.T.P. e, in appello, la C.T.R. hanno confermato la legittimità dell’atto, con una sola riduzione per un compenso professionale. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la delega di firma dell’avviso di accertamento, ribadendo che essa, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è delega di firma e non di funzioni: non richiede l’indicazione del nominativo del delegato né la durata, potendo essere conferita con ordini di servizio che individuino l’impiegato mediante la qualifica, idonea a consentire la verifica ex post del potere. Il motivo è dichiarato inammissibile.
Sul secondo e sesto motivo, esaminati congiuntamente, la Corte distingue la questione della retroattività della norma sostanziale da quella della prova. Ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui la presunzione legale di evasione dell’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 non si applica agli anni anteriori, ma tale limite non preclude all’Ufficio di provare i redditi occultati con presunzioni semplici; il giudizio della C.T.R. sulla concludenza degli indizi è sindacabile solo entro i limiti del vizio di motivazione.
Il terzo e quarto motivo sono rigettati partendo dal rilievo che il termine ordinario per l’accertamento dell’anno 2000, per il quale il contribuente aveva omesso la dichiarazione, era scaduto il 31 dicembre 2006, prima dell’entrata in vigore del comma 2-bis. Trova quindi applicazione l’art. 43, comma 2-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973: poiché al luglio 2006 il termine era ancora in corso, il raddoppio scattò e l’avviso notificato nel dicembre 2011 era tempestivo. Il raddoppio non richiedeva la trasmissione di una denuncia penale, essendo sufficiente la commissione del reato. La Corte esclude la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità relativa al d.lgs. n. 128 del 2015, non essendo irragionevole differenziare il trattamento secondo la data di notifica degli atti impositivi.
Il quinto motivo è infondato: la ratio dell’art. 9, comma 11, della legge n. 289 del 2002 esclude dagli effetti del condono gli obblighi tributari legati ai fondi espatriati, salvo regolarizzazione contabile. Il settimo, ottavo e nono motivo, incentrati sulla natura di finanziamento anziché di reddito dei fondi, sono inammissibili perché demandano a questa Corte valutazioni di merito, non emergendo alcuna carenza motivazionale. Il decimo motivo è rigettato: la presunzione legale non implica che il fatto possa essere provato in via ordinaria anche per periodi anteriori, purché con presunzioni semplici. Il ricorso è rigettato nel complesso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.