IVA agevolata sugli appalti: unitarietà del regime fiscale anche quando è il consorzio a fatturare al committente (Cass. civ. Sez. 5 n. 13366 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate, società consortile ed ente appaltante impone l’unitarietà del regime fiscale della doppia fatturazione, con conseguente trasferibilità dell’agevolazione tributaria nell’ambito del meccanismo del cd. ribaltamento dei costi. Tale principio opera anche nell’ipotesi in cui sia il consorzio, e non le singole consorziate, ad aver stipulato il contratto di appalto e ad aver emesso le fatture nei confronti del committente, applicando l’aliquota agevolata. Ciò che rileva, per escludere l’applicazione di aliquote differenti, è il rapporto di strumentalità tra consorzio e consorziate nell’esecuzione dell’appalto, in quanto i costi sostenuti dal consorzio costituiscono costi propri delle consorziate, affrontati per mezzo del consorzio.
Il Fatto
Il consorzio con attività esterna CO.CE.BO., subentrato ad altro raggruppamento di imprese nell’appalto con l’Università per la realizzazione di nuovi insediamenti, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate richiedeva la differenza IVA per l’anno d’imposta 2013. Il consorzio aveva applicato l’aliquota agevolata del 10%, prevista dal punto 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972 per gli appalti, sia alle fatture attive emesse nei confronti dell’appaltante, sia a quelle emesse verso le consorziate per il ribaltamento dei costi sostenuti. L’Amministrazione riteneva invece dovuta l’aliquota ordinaria su queste ultime, qualificandole come generiche prestazioni di servizi ex art. 3 d.P.R. n. 633/1972.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina l’unico motivo di ricorso con cui l’Amministrazione deduce la violazione dell’art. 3 d.P.R. n. 633/1972 e del punto 127-septies della Tabella A. La ricorrente sostiene che nella fattispecie il consorzio avrebbe assunto la posizione di appaltatore, obbligandosi con l’ente ed emettendo le fatture al committente, mentre le consorziate sarebbero rimaste in una posizione di terzietà rispetto al rapporto con l’ente appaltante. Da ciò deriverebbe l’esclusione dell’agevolazione per il ribaltamento dei costi.
La Corte ritiene il motivo infondato. Richiama il principio, già affermato da Cass. n. 16410/2008, secondo cui la società consortile, ancorché costituita nelle forme di una società di capitali, non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese riunite, ma ha il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese. La giurisprudenza di legittimità, da Cass. n. 18437/2017 fino a Cass. n. 35912/2021 e Cass. n. 26319/2025, ha costantemente affermato il principio di equivalenza dei rapporti giuridici e la diretta riferibilità delle operazioni e dei costi del consorzio alle società consorziate.
La Corte riconosce che le fattispecie esaminate nei precedenti sono parzialmente diverse, essendo ivi le consorziate ad emettere fatture verso il committente. Tuttavia, precisa che la situazione si differenzia solo formalmente, poiché nel caso di specie è il consorzio ad aver emesso le fatture verso il committente applicando l’aliquota agevolata. Sotto il profilo sostanziale, la situazione non cambia: ciò che rileva è il rapporto di strumentalità tra consorzio e consorziate per l’esecuzione dell’appalto, che impedisce l’applicazione di aliquote differenti nella doppia fatturazione.
La Corte richiama la legislazione in materia di appalti (dagli artt. 95 d.P.R. n. 554/1999 e art. 10 l. n. 109/1994 fino all’art. 48 d.lgs. n. 50/2016), che accomuna i consorzi alle associazioni temporanee di imprese e prevede il subentro della società nell’esecuzione del contratto senza modificazione della titolarità dei rapporti con il committente. L’accertamento in fatto, contenuto nella sentenza impugnata e non contestato, conferma che il consorzio fu costituito come strumento operativo privo di finalità lucrative per consentire alle consorziate l’esecuzione dell’appalto.
La Corte aggiunge infine che il punto 127-septies fa riferimento, con espressione volutamente generica, alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, sicché anche a voler qualificare le fatture per il ribaltamento come corrispettivo di servizi resi dal consorzio alle consorziate, si tratterebbe comunque di prestazioni dipendenti dal contratto di appalto. Il ricorso è rigettato e l’Amministrazione è condannata alle spese.
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Nota della Redazione
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