Ricorso per cassazione: motivi eterogenei e doppia specificità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13181 del 18.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto del requisito della cd. doppia specificità, il motivo di ricorso per cassazione che evochi contestualmente e promiscuamente la violazione dei numeri 3, 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., senza indicare quale errore sia riferibile a ciascun vizio tipizzato. La tipizzazione dei motivi impone al ricorrente di argomentare la sussunzione della censura nella specifica previsione normativa, non essendo consentita la convivenza, nel medesimo motivo, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità. Nel rito del lavoro non sono ammesse, ai sensi dell’art. 437 cod. proc. civ., domande nuove né modificazioni della domanda originaria, neppure in caso di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, restando precluse le modifiche che integrino anche solo una emendatio libelli.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la società preponente chiedendo la riqualificazione del rapporto intercorso tra il 2007 e il 2009 come rapporto di agenzia, anziché di procacciamento di affari, e la condanna della società al pagamento di differenze provvigionali, dell’indennità ex art. 1751 cod. civ., del risarcimento del danno per mala fede, di indennità meritocratiche e di incasso e del danno previdenziale.

Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso; la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza impugnata, aveva confermato la decisione, ravvisando la prescrizione quinquennale dei crediti provvigionali, l’inammissibilità della domanda risarcitoria introdotta per la prima volta in appello e la decadenza dal diritto alle indennità previste dall’accordo economico collettivo. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi; la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto i profili di inammissibilità comuni a più motivi. Il primo motivo evoca contestualmente la violazione dei numeri 3, 4 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. senza specificare quale errore sia riferibile ai singoli vizi. Richiamando le Sezioni Unite n. 26242 del 2014 e Sezioni Unite n. 16990 del 2017, il Collegio ribadisce che la tipizzazione dei motivi impone il requisito della doppia specificità: la sovrapposizione di censure sostanziali e processuali non consente di cogliere con certezza le singole doglianze.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., la Corte richiama Sezioni Unite n. 20867 del 2020, secondo cui tale violazione ricorre solo se il giudice abbia giudicato in contraddizione con la regola, dichiarando di non osservarla o fondandosi su prove non introdotte dalle parti, e non nella mera valutazione del materiale probatorio. Sul preteso travisamento della prova, la Corte invoca Sezioni Unite n. 5792 del 2024: il vizio trova rimedio nella revocazione per errore di fatto ovvero, nei casi previsti, nei motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., non potendo il giudizio di legittimità trasformarsi in un terzo grado di merito.

Il secondo motivo, sull’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione, è respinto perché non si specifica come la questione sia stata devoluta in appello. Il terzo motivo è disatteso: la Corte territoriale si è conformata al principio per cui, proposta una domanda di adempimento, è inammissibile la domanda risarcitoria introdotta in corso di causa (Cass. n. 6161 del 2004; Cass. n. 17144 del 2006; Cass. n. 13953 del 2009), né la emendatio libelli è consentita nel rito del lavoro in appello.

I motivi quarto e quinto sono infondati: il diritto dell’agente alle provvigioni e quello all’indennità di incasso si prescrivono in cinque anni ex art. 2948 cod. civ. (Cass. n. 11024 del 2007; Cass. n. 15069 del 2008; Cass. n. 17572 del 2020). Il sesto motivo non coglie la motivazione apparente censurabile ai sensi delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014 e di Sezioni Unite n. 22232 del 2016. I motivi settimo, ottavo e nono sono inammissibili o infondati, per la promiscuità delle censure, la doppia conforme e la carenza di decisività del giuramento. Il decimo motivo è inammissibile perché fondato sul presupposto errato della fondatezza delle censure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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