Appalto illecito: chi non riammette il lavoratore deve la retribuzione senza nuova messa in mora (Cass. civ. Sez. Lav. n. 2638 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tutti i casi di costituzione o ripristino, per effetto di sentenza, di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso da quello che risulta titolare del contratto, le retribuzioni da quest’ultimo corrisposte in relazione a periodi successivi alla pronuncia, per aver egli continuato a utilizzare la prestazione del lavoratore, non estinguono, in tutto o in parte, l’obbligazione retributiva gravante sull’effettivo datore di lavoro, individuato in sede giudiziaria, che, senza giustificazione, rifiuti la controprestazione lavorativa, in quanto in tal caso, accanto al rapporto di lavoro costituito o ripristinato de iure dal giudice, se ne affianca un altro, di fatto, che resta rilevante, ex art. 2126 c.c., indipendentemente dalla vicenda da cui origina l’accertamento giudiziale (cessione d’azienda o di un suo ramo inopponibile al lavoratore, somministrazione irregolare di manodopera, appalto o distacco illecito), data l’identità della forza giuridica del provvedimento che ha costituito o ripristinato il rapporto di lavoro. (Rv. 677817-01)
Il Fatto
Nel 2007 il Tribunale di Roma, ritenuto illecito l’appalto tra una società committente e l’impresa presso cui una lavoratrice era formalmente assunta, dichiarava esistente un rapporto di lavoro subordinato con la committente e ne ordinava la riammissione in servizio. La società non ottemperava. La lavoratrice otteneva quindi un decreto ingiuntivo per le retribuzioni da settembre 2014 a dicembre 2019.
L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale e la Corte d’appello di Roma confermava: il ricorso originario, che chiedeva anche la riammissione in servizio, valeva come offerta della prestazione ex art. 1217 c.c. e quindi come costituzione in mora; pretendere una nuova messa in mora dopo la sentenza avrebbe scaricato sul lavoratore il rischio della durata del processo. La società ricorreva in cassazione con due motivi e si opponeva alla proposta di definizione accelerata per manifesta infondatezza.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la società sosteneva che, in base a Corte cost. n. 303/2011 e Cass. Sez. Un. n. 2990/2018, una valida messa in mora dovrebbe intervenire dopo la sentenza che dichiara illegittimo l’appalto. La Corte lo ritiene infondato. Richiamando Cass. 19042/2024, ribadisce che l’obbligo retributivo del datore effettivo decorre dall’intimazione a ricevere la prestazione, che non deve necessariamente seguire la pronuncia: la legge non impone una sequenza temporale. La sentenza che accerta il rapporto ha efficacia ex tunc, sicché l’offerta fatta con il ricorso risulta eseguita nei confronti di chi, ex post, è datore di lavoro de iure; se il rifiuto persiste, una nuova messa in mora è superflua.
Anche nel diritto comune delle obbligazioni la costituzione in mora precede l’azione e produce da sola i suoi effetti: è un atto giuridico in senso stretto, con effetti predeterminati dalla legge (Cass. 13430/2025), in coerenza con il principio per cui il diritto non può essere pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Solo un contrarius actus del creditore potrebbe eliminarli, e nulla di simile era stato eccepito. Inoltre, un precedente tra le stesse parti (Cass. 25933/2016) aveva già accertato, con efficacia di giudicato, il mancato ripristino del rapporto nonostante l’offerta della prestazione.
Il secondo motivo, che contestava l’adesione a Cass. Sez. Un. n. 2990/2018, è parimenti infondato. Quando la sentenza costituisce o ripristina de iure un rapporto di lavoro, le retribuzioni pagate dal datore formale per i periodi successivi non estinguono l’obbligazione del datore effettivo che rifiuti senza giustificazione la prestazione: accanto al rapporto de iure se ne affianca uno di fatto, rilevante ex art. 2126 c.c. (Cass. 21158/2019), le cui vicende non incidono sul primo. Le Sezioni Unite avevano chiarito che i pagamenti dell’interposto si imputano all’interponente solo fino alla sentenza. È quindi irrilevante la vicenda da cui nasce l’accertamento, perché identica è la forza giuridica del provvedimento che ordina il ripristino.
Il ricorso è rigettato. La società è condannata alle spese, liquidate in euro 5.500 oltre accessori, e, per la conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., a pagare euro 2.500 alla controricorrente ed euro 2.500 alla cassa delle ammende, con raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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