Rendita catastale impianti eolici: torre esclusa ma spese e profitto da stimare (Cass. civ. Sez. V n. 13735 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di catasto, l’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in vigore dall’1 gennaio 2016) non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, l’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riguardo al rinvio per relationem — con attribuzione di valore normativo — alla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/T del 30 novembre 2012 e ai relativi allegati, in ordine alle metodologie alternative di stima diretta degli immobili a destinazione speciale o particolare. La normativa sopravvenuta si è limitata a ridefinire l’oggetto rilevante ai fini della determinazione della rendita. Ne consegue che, con specifico riguardo agli impianti eolici, escluso il computo delle torri e degli aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo, la rendita può essere determinata sulla base del procedimento indiretto con approccio di costo, con esclusivo riguardo al valore degli immobili residui, cioè al valore del suolo, delle fondazioni, della piazzola e della cabina prefabbricata, rispetto ai quali soltanto si potrà tener conto delle spese tecniche, del profitto dell’imprenditore e degli oneri finanziari.

Il Fatto

La società titolare di un impianto eolico presentava una dichiarazione di variazione catastale con procedura DOCFA, attribuendo all’impianto una rendita calcolata computando esclusivamente il terreno, la fondazione e la sistemazione dell’area esterna. L’Agenzia delle Entrate, riscontrata l’incompletezza dei componenti di costo dichiarati, rettificava il valore del lotto includendo la torre eolica, le spese tecniche, gli oneri finanziari e il profitto dell’imprenditore, e accertava una maggiore rendita catastale.

La società impugnava l’avviso. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso annullando integralmente l’atto; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’amministrazione. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi, contestati dalla contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che la C.T.R. avesse omesso di pronunciarsi sulle censure relative alla valorizzazione del suolo, delle fondazioni, delle spese tecniche, degli oneri finanziari e del profitto dell’imprenditore. La Corte rigetta la censura: il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata, pur priva di espressa statuizione su un motivo, ne comporti l’implicita reiezione mediante argomentazioni logicamente e giuridicamente incompatibili. Il giudice del merito non deve dar conto di ogni singolo argomento difensivo, essendo sufficiente che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.

Il secondo motivo, invece, è accolto. La Corte osserva che l’esclusione della torre eolica dal calcolo non esime il giudice di merito dal decidere e motivare sull’entità delle spese tecniche, del profitto dell’imprenditore e degli oneri finanziari calcolati sulla pala espunta, nonché sulle questioni relative al maggior valore del suolo e delle fondazioni. Tali elementi, secondo la normativa catastale, incidono sulla quantificazione della rendita dell’unità immobiliare.

La Corte ricostruisce la disciplina degli immobili a destinazione speciale, censiti nei gruppi D ed E. L’art. 10 del r.d.l. n. 652 del 1939, convertito con legge n. 1249 del 1939, prevede la stima diretta per ogni singola unità, con procedimento diretto o indiretto. Il d.P.R. n. 1142 del 1949, agli artt. 27 e 28, distingue la stima imperniata sul valore di mercato da quella fondata sul costo di ricostruzione, con eventuale coefficiente di riduzione rapportato allo stato attuale delle unità immobiliari.

Il collegio ribadisce che l’entrata in vigore dei commi 21 e 22 della legge n. 208/2015 non ha abrogato il comma 244 della legge n. 190/2014, che aveva attribuito valore normativo alla circolare n. 6/T del 2012. La ridefinizione dell’oggetto della stima non elimina le metodologie estimative ivi contenute. Il comma 21 esclude dalla stima macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, ma la norma non limita la determinazione della rendita al solo procedimento diretto.

Pertanto, esclusa la torre, la stima indiretta con approccio di costo deve concentrarsi sul valore cumulativo degli immobili residui — suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata — sui quali vanno computate le spese tecniche, il profitto dell’imprenditore e gli oneri finanziari. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *