Violazioni IVA intracomunitarie e reverse charge non meramente formali (Cass. civ. Sez. 5 n. 15753 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni tributarie, le violazioni si distinguono in sostanziali, se incidono su base imponibile, imposta o versamento, in formali, se pregiudicano l’esercizio delle azioni di controllo pur senza incidere su quei presupposti, ed in meramente formali, solo quando non influenzano la determinazione dell’imponibile e del tributo e non arrecano pregiudizio all’attività di controllo; la natura della violazione va valutata con giudizio ex ante, in base all’idoneità astratta della condotta a ledere l’interesse erariale. La violazione degli obblighi di documentazione e di doppia registrazione delle operazioni imponibili, con applicazione dell’IVA mediante inversione contabile, non è mai meramente formale, essendo diretta a far emergere le operazioni stesse e a consentire i controlli sul cessionario.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate irrogava alla contribuente una sanzione per violazioni concernenti acquisti intracomunitari compiuti nell’anno d’imposta 2009, contestando l’omessa integrazione dell’IVA e la mancata registrazione delle fatture nel registro delle vendite; l’atto presupponeva la violazione degli obblighi previsti dagli artt. 6, 9 e 11 d.lgs. n. 471/1997.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, qualificando la violazione come sostanziale. In accoglimento dell’appello della contribuente, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia riteneva invece le violazioni meramente formali, rilevando che l’Amministrazione non aveva indicato elementi di fatto idonei a incidere sulla determinazione della base imponibile o a pregiudicare le azioni di controllo. Avverso tale sentenza l’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, censurando il ragionamento del giudice d’appello. Ha richiamato il principio consolidato per cui, ai sensi degli artt. 10, comma 3, l. n. 212/2000 e 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472/1997, la valutazione circa la natura formale o meramente formale della violazione deve essere compiuta in base all’idoneità ex ante della condotta a pregiudicare l’esercizio dell’azione di controllo, e non già in relazione all’effettivo danno erariale verificatosi.
Quanto specificamente agli acquisti intracomunitari in reverse charge, la Corte ha ribadito che l’obbligo di autofatturazione e di registrazione soddisfa l’esigenza di evitare un pregiudizio, valutato ex ante, all’attività di controllo, sicché la relativa violazione sussiste anche quando l’inosservanza non abbia inciso in concreto su versamenti e determinazione dell’imponibile. Ha inoltre precisato che la doppia registrazione della fattura, previa integrazione dell’imposta, persegue lo scopo sostanziale di far emergere le operazioni imponibili e di consentire i controlli nei confronti del cessionario, come affermato da Cass. n. 21551/2025, Cass. n. 8283/2022 e Cass. n. 31274/2024.
Alla luce di tali principi, la Corte ha ritenuto che le violazioni contestate non avessero natura meramente formale, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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