Contestazione dell’edificabilità del lotto non supera l’accertamento del CTU (Cass. civ. Sez. II n. 14033 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito, il quale abbia fondato il proprio convincimento sull’accertamento tecnico eseguito in giudizio, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o inadeguatezza della motivazione, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione. Il giudice del merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, il quale abbia tenuto conto e replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento. Le critiche di parte che tendano al riesame degli elementi già valutati dal consulente si risolvono in mere allegazioni difensive e non configurano il vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. né il vizio di violazione di legge.
Il Fatto
Un coerede citava in giudizio gli altri condividenti davanti al Tribunale per ottenere la risoluzione o l’inefficacia di un atto di divisione ereditaria risalente al 1979, con il quale era divenuto assegnatario di un lotto insieme al fratello. La domanda si fondava sul mancato avveramento della condizione sospensiva contenuta in una coeva scrittura privata: qualora agli assegnatari del lotto non fosse stata concessa licenza per edificare due villette, o fosse stata concessa un’edificabilità minore, le parti avrebbero dovuto procedere a una nuova divisione.
Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello confermava, ritenendo il lotto edificabile e infondata la doglianza sul mancato avveramento della condizione. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi denunciavano la violazione delle norme di attuazione del PRG comunale, con cui la Corte territoriale avrebbe considerato edificabile il terreno in contrasto con la disciplina urbanistica, limitando di fatto la possibilità di costruire edifici residenziali. La Corte li esamina congiuntamente e li dichiara infondati.
Il ragionamento muove dalla distinzione tra violazione di legge ed errore di fatto. Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma, e implica un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità. Nel caso di specie, le censure si risolvono in un’apodittica contestazione dell’accertamento di fatto sull’edificabilità del lotto.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la parte che censura la decisione basata sull’accertamento tecnico non può limitarsi a rilievi di erroneità o inadeguatezza, traendo conclusioni difformi da quelle del giudice. Quando il giudice del merito aderisce alle conclusioni del consulente che ha tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, l’obbligo di motivazione è esaurito con l’indicazione delle fonti del convincimento. Nel caso concreto, il ricorrente si è limitato a riportare la norma del PRG, che tra le costruzioni ammesse include le attività agricole e la residenza, senza allegare le ragioni per cui le costruzioni residenziali non fossero ammesse, se non con un vago riferimento all’erroneità della valutazione.
Il terzo motivo deduceva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che l’interpretazione delle clausole operata dal primo giudice non era stata impugnata con appello incidentale, con conseguente formazione del giudicato interno. Anche tale motivo è dichiarato infondato. Il giudice d’appello può riesaminare l’intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché l’indagine non travalichi i margini della richiesta coinvolgendo punti decisivi suscettibili di giudicato in assenza di contestazione. La minima unità suscettibile di giudicato interno individua la sequenza logica di fatto, norma ed effetto giuridico: l’impugnazione motivata anche su uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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