Ricorso diretto in cassazione per vittime del terrorismo entro termine decadenziale (Cass. civ. Sez. I n. 20288 del 20.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici per le vittime del terrorismo, gli artt. 11 e 12 della legge n. 206/2004 hanno previsto uno speciale procedimento dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, caratterizzato da estrema concentrazione e semplicità, destinato ad operare solo temporaneamente nella fase di prima applicazione della disciplina. Ne consegue che, ove il giudizio non sia stato instaurato nel termine decadenziale di sei mesi dall’entrata in vigore della legge, è precluso il ricorso diretto per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, di cui al comma 2 dell’art. 12 citato. La domanda deve essere fatta valere con le forme del giudizio ordinario e, quindi, con l’appello.
Il Fatto
La ricorrente, rimasta ferita nel corso di un attentato terroristico all’estero, aveva adito il Tribunale per ottenere l’elargizione prevista dalla legge n. 206/2004. Il Tribunale aveva respinto la domanda, rilevando che non erano state indicate menomazioni rilevanti sulla capacità lavorativa e che la consulenza tecnica d’ufficio non offriva riscontri utili, essendo la conclusione sulla menomazione permanente priva di supporto negli accertamenti specialistici.
Avverso quella sentenza la ricorrente ha proposto ricorso diretto per cassazione, senza previo appello, invocando l’art. 12, secondo comma, della legge n. 206/2004. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato. Il ricorso è stato assegnato alla trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i motivi con i quali si sostiene che, per la liquidazione dell’elargizione in favore delle vittime del terrorismo, non occorra una lesione della capacità lavorativa, essendo sufficiente un danno biologico. La questione centrale, tuttavia, non è quella sostanziale, ma quella dell’ammissibilità del ricorso diretto.
Il Collegio richiama il proprio precedente, Cass., sez. VI, 23 marzo 2022, n. 9414, reso su analogo ricorso, con il quale è stato affermato il principio di diritto secondo cui la procedura di cui all’art. 12 della legge n. 206/2004 presuppone che il danneggiato abbia già avuto un accertamento dell’invalidità e della sua causa, anche in sede stragiudiziale, in un tempo prossimo all’entrata in vigore della legge.
La speciale procedura è dunque caratterizzata da estrema concentrazione e semplicità, per giungere con la massima rapidità al riconoscimento dei benefici, ed è destinata ad operare solo temporaneamente nella fase di prima applicazione della disciplina. Il termine di ammissibilità di quella breve procedura, mancante del secondo grado, è fissato in sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Ove il giudizio non sia stato instaurato nel termine decadenziale, è precluso il ricorso diretto per cassazione avverso la sentenza del Tribunale. La domanda deve essere fatta valere con le forme del giudizio ordinario e, quindi, con l’appello. Non ravvisandosi ragioni per discostarsi dall’orientamento già assunto, la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Quanto alle spese, non si provvede perché il Ministero intimato non si è costituito. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Nota della Redazione
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