Indennità De Maria conservata al personale universitario già in servizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16819 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equiparazione tra le qualifiche del personale universitario non medico e quelle dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, le nuove tabelle di corrispondenza previste dall’art. 28 del CCNL del comparto universitario 2002-2005 non si applicano, per effetto della clausola di salvaguardia di cui al comma 6, al personale già in servizio alla data di entrata in vigore del contratto. Ne consegue il diritto alla conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche secondo le perequazioni in essere, compresa l’indennità perequativa De Maria, salvo riassorbimento nei futuri miglioramenti contrattuali. È quindi erroneo il diniego in astratto di tale emolumento, spettando il diritto al dipendente il cui rapporto era costituito alla data di entrata in vigore del CCNL 27.1.2005. In rito, il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo per il mancato esame di questioni di merito, non di eccezioni pregiudiziali di rito.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una università, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento dell’indennità perequativa già maturata. La sentenza di primo grado, a lui favorevole, veniva notificata all’Università nel luglio 2015. L’Università proponeva appello, depositato tempestivamente ma notificato presso la Cancelleria del giudice adito, anziché al domiciliatario o al difensore.
Non costituitosi l’appellato, la Corte d’Appello rilevava l’invalidità della notifica e ne disponeva la rinnovazione presso la pec del difensore. Costituitosi, il lavoratore eccepiva l’improcedibilità dell’appello per inesistenza dell’originaria notificazione. Il giudice di appello non si pronunciava sull’eccezione e decideva nel merito, respingendo la domanda. Il lavoratore ricorreva allora per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articola in due motivi. Il primo censura il mancato esame dell’eccezione di improcedibilità dell’appello e il difetto di omessa pronunzia. La Corte lo dichiara inammissibile ancor prima che infondato. Richiamando le Sezioni Unite n. 14916 del 2016, il Collegio ricorda che l’inesistenza della notificazione è configurabile solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali, ricadendo ogni altra difformità nella categoria della nullità.
Nella specie, il luogo di esecuzione della consegna — la Cancelleria — non esclude che la notificazione sia avvenuta e sia quindi esistente, seppure nulla. E la rinnovazione, disposta dal giudice, sana ogni vizio. Quanto all’omessa pronunzia, la Corte ribadisce il principio per cui essa è configurabile solo per il mancato esame di questioni di merito, e non di eccezioni pregiudiziali di rito, richiamando Cass. n. 26913 del 2024, Cass. n. 25154 del 2018 e Cass. n. 6174 del 2018.
Il secondo motivo è invece fondato. Il lavoratore assume che la Corte d’Appello abbia errato nel ritenere cessata l’indennità De Maria nel dicembre 2004 per effetto del CCNL Sanità 27.1.2005, mentre essa proseguiva come indennità perequativa ex art. 28 del contratto. La Corte condivide i principi di Cass. n. 6794 del 2018: la disposizione contrattuale è chiara nel prevedere la conservazione dei diritti acquisiti, garantendo le posizioni economiche più favorevoli mediante un assegno ad personam riassorbibile.
Nel medesimo solco si colloca Cass. n. 18962 del 2024, secondo cui le nuove tabelle di corrispondenza non si applicano, per effetto della clausola di salvaguardia del comma 6, al personale già in servizio alla data di entrata in vigore del contratto, con diritto alla conservazione delle posizioni economiche e dell’indennità perequativa ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979. È dunque erroneo il diniego già in astratto dell’emolumento, spettando il diritto salvo riassorbimento e salva ogni concreta verifica.
Il primo motivo è inammissibile, il secondo accolto. La sentenza è cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, perché decida sulla domanda applicando i principi delineati e provveda anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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