Preavviso nel CCNL Multiservizi e riproposizione della domanda in appello (Cass. civ. Sez. L n. 23868/2026)
Principi di diritto (Massima)
La durata del preavviso in caso di dimissioni del lavoratore è determinata dal CCNL in via autonoma e non può essere calcolata applicando alla durata la regola di decorrenza stabilita per individuare il giorno di cessazione del rapporto. La regola della decorrenza del preavviso (dalla metà o dalla fine del mese) attiene alla scadenza del termine e non alla sua quantificazione. In sede di appello, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere espressamente riproposte, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., a pena di presunzione di rinuncia; un generico richiamo alle difese svolte in primo grado non è sufficiente a evitare tale decadenza.
Il Fatto
Un lavoratore, assunto da una società affidataria di un appalto di pulizie per conto di una ASL, si era dimesso e aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, ratei di tredicesima e quattordicesima, e indennità di mancato preavviso, convenendo in giudizio il datore di lavoro, la società mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese e la ASL committente. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato il ricorso, ritenendo che il credito del lavoratore fosse compensato dal controcredito della società per l’indennità sostitutiva del preavviso, calcolata su 18 giorni. Il lavoratore aveva proposto appello, sostenendo che i giorni di preavviso dovuti fossero 7 e non 18, e che la regola di decorrenza del termine (dalla metà o dalla fine del mese) non incidesse sulla durata del preavviso. La Corte d’Appello di Napoli aveva accolto il gravame nei confronti del datore di lavoro e della ASL, condannandoli in solido al pagamento della somma di € 355,55, e aveva rigettato l’appello nei confronti della società mandataria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso proposto dalla ASL, incentrato su due profili. Quanto al primo, relativo a un preteso refuso nella sentenza impugnata, la Corte ha ritenuto il motivo infondato, rilevando che la motivazione, letta nel suo complesso, rendeva inequivoca la condanna della ASL, essendo il passaggio incriminato un mero refuso. La Corte ha invece ritenuto fondato il secondo profilo, concernente la mancata riproposizione della domanda nei confronti della ASL in sede di appello.
La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui, in mancanza di una norma specifica sulla forma, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in appello in modo specifico, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte in primo grado. Nel caso di specie, il lavoratore, nel ricorso in appello, aveva chiesto la condanna esclusivamente della società datrice di lavoro e della società mandataria, senza formulare alcuna domanda nei confronti della ASL. Il generico richiamo alle difese di primo grado non era idoneo a integrare la riproposizione della domanda, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la domanda nei confronti della ASL doveva intendersi rinunciata.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla condanna della ASL, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione della Corte territoriale sul merito della durata del preavviso (7 giorni) è rimasta invece incontestata e non è stata oggetto di censura in questa sede.