Indennità di specializzazione mantenuta ai macellai di terzo livello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16833 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione dei contratti collettivi aziendali, la denuncia di violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. è parificata a quella delle norme di diritto e comporta l’interpretazione delle clausole secondo le norme codicistiche di ermeneutica negoziale. L’interpretazione del contratto collettivo aziendale è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispetti i criteri legali e non presenti anomalie motivazionali. L’accordo integrativo che mantiene l’indennità di specializzazione ai lavoratori inquadrati nel terzo livello la riconosce a tutti gli appartenenti alla categoria, senza subordinarla all’effettivo svolgimento delle mansioni di macellaio specializzato provetto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto a un lavoratore il diritto all’indennità di macellaio specializzato, livello III, prevista dall’accordo integrativo aziendale del 1998, condannando la società cooperativa datrice di lavoro al pagamento mensile a decorrere dal 2.5.2012, con gli istituti contrattuali indiretti e gli accessori di legge.

Avverso la sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso. La questione centrale riguarda l’interpretazione della clausola dell’accordo integrativo del 2013 che ha mantenuto l’inquadramento e la relativa indennità ai macellai già inquadrati nel terzo livello, pur in presenza di modifiche produttive e organizzative dei reparti carni.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che censurava l’ammissibilità dell’appello per difetto delle indicazioni richieste dall’art. 434 cod. proc. civ., è infondato. L’accoglimento dell’appello costituisce indizio sufficiente dell’idoneità del ricorso a prospettare i profili di censura, senza necessità di formule particolari o di un progetto alternativo di decisione, poiché il giudizio di appello conserva la natura di revisio prioris instantiae, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 27199 del 2017.

Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte ribadisce che la violazione del contratto collettivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., comporta l’interpretazione delle clausole in base agli artt. 1362 ss. cod. civ., quale criterio diretto e non come canone esterno di commisurazione della motivazione. L’interpretazione del contratto collettivo aziendale è riservata al giudice del merito ed è incensurabile ove rispetti i criteri legali di ermeneutica e non presenti anomalie, secondo l’insegnamento di Cass. n. 6335 del 2014, n. 13860 del 2019 e n. 701 del 2021.

Nel merito, il lavoratore è stato assunto nel 2006 e inquadrato nel terzo livello del c.c.n.l., che comprende il profilo di macellaio specializzato provetto. L’accordo integrativo del 2013 ha previsto che i lavoratori con mansione di macellaio specializzato provetto di terzo livello mantengano l’inquadramento e l’indennità di specializzazione quale condizione di miglior favore, pur non svolgendo più l’interezza delle operazioni della declaratoria contrattuale, con riassorbimento in caso di passaggi di livello o di nuove indennità.

La Corte ritiene che la lettura dei giudici di merito sia coerente con il dato letterale e con la ratio della previsione. La clausola prende atto che nessuno dei lavoratori addetti ai reparti carni svolge più l’interezza delle operazioni e, ciononostante, ribadisce il mantenimento dell’inquadramento e dell’indennità. La pretesa della società di limitare il beneficio ai soli lavoratori che in concreto svolgevano quelle mansioni non trova riscontro nel testo, che considera i lavoratori inquadrati nel terzo livello come categoria unitaria, senza distinzioni.

Il rigetto del secondo motivo assorbe il terzo e il quarto. Il quinto motivo, sulla prescrizione decennale, è inammissibile: presuppone una domanda di riconoscimento della qualifica mai proposta dal lavoratore, già inquadrato in quel livello dall’assunzione, e introduce una questione nuova, non allegata né documentata nei gradi di merito. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *