Sottoscrizione in calce e transazione valida per scrittura privata (Cass. civ. Sez. II n. 16828 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione apposta in calce a una scrittura privata è idonea a imputarne il contenuto alla parte che l’ha sottoscritta, senza che sia richiesta la firma su ogni foglio, la quale assolve alla sola funzione di impedire la sostituzione dei fogli del documento. L’eventuale apposizione della firma a margine, e non in calce, fa presumere, salvo prova contraria, la volontà di adesione della parte, che il giudice deve interpretare per stabilirne la portata. La transazione non perde efficacia per il solo fatto che una parte tenga un comportamento concludente di non esecuzione, poiché a tal fine è necessario il mutuo dissenso.

Il Fatto

La vicenda nasce da un contratto preliminare di vendita di un lotto edificabile, intercorso tra una società promissaria e un privato promittente acquirente. Il Tribunale in primo grado aveva dichiarato la risoluzione del contratto e, ritenuti infondati i reciproci addebiti, aveva condannato ciascuna parte a restituire le prestazioni ricevute.

La Corte d’appello, adita con appello principale della società e incidentale del privato, aveva riformato la decisione, accertando la responsabilità della promissaria e riconoscendo al promittente il diritto di trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra. In via prioritaria, la Corte territoriale aveva rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello, fondata su un accordo transattivo sottoscritto dalle parti, ravvisando incertezza sulla sua opponibilità per la sottoscrizione apposta solo in calce e non nelle pagine precedenti, e valorizzando il comportamento concludente della società che aveva comunque proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi. Il primo denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ., per avere la Corte d’appello preteso un requisito formale non richiesto per la validità della scrittura privata. Il secondo censura la violazione degli artt. 1965, 1321 e 1173 cod. civ., per avere il giudice di merito negato rilevanza all’accordo con cui le parti avevano definito in via transattiva un precedente giudizio. Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., per l’omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello a causa della cessazione della materia del contendere.

La Corte ritiene manifestamente fondato il primo motivo. La sottoscrizione della scrittura privata in calce al documento è sufficiente a imputare all’autore il contenuto dell’atto. L’eventuale firma richiesta a margine di ogni foglio non costituisce requisito legale della sottoscrizione, ma assolve alla diversa funzione, nel caso di documento composto da più fogli, di impedire la sostituzione di uno di essi. La Corte richiama sul punto il precedente Cass. n. 16256/2013, secondo cui anche la sottoscrizione apposta a margine, e non in calce, fa presumere, in mancanza di prova contraria, l’espressione della volontà di adesione, che il giudice deve interpretare in relazione alla fattispecie concreta.

È parimenti manifestamente fondato il secondo motivo. La transazione non viene meno per il solo fatto che una delle parti abbia dimostrato di non volervi dare esecuzione: a tal fine è necessario il mutuo dissenso. La Corte di legittimità esclude quindi che il comportamento concludente possa valere come disdetta unilaterale dell’accordo.

Il terzo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame dell’impugnazione tenendo conto del documento transattivo. Alla Corte di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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