Art. 280.

Art. 280.

Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio

((Con la sua ordinanza il collegio fissa la udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto nell'articolo seguente.

Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne da tempestiva comunicazione alle parti a norma dell'art. 176 secondo comma.

Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa)).

LIBRO SECONDO — DEL PROCESSO DI COGNIZIONE › TITOLO I — DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE › CAPO III — Della decisione della causa