Notifica postale termine dieci giorni prorogato se scade di sabato (Cass. civ. Sez. II n. 17127 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di dieci giorni previsto dall’art. 8, quarto comma, legge n. 890/1982, nel testo applicabile ratione temporis, integra un termine a decorrenza successiva e va computato secondo l’art. 155, primo comma, cod. proc. civ., escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Esso rientra tra i termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza, con la conseguenza che, ove il dies ad quem scada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Ne deriva che la notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona nel giorno così prorogato e che il termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo decorre da tale data.
Il Fatto
Una società convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, il vettore che aveva emesso nei suoi confronti un decreto ingiuntivo per il rimborso di un’ammenda doganale anticipata all’Agenzia delle Dogane in relazione a un servizio di trasporto. Lo sdoganamento era avvenuto sulla base della documentazione trasmessa dalla mittente e condivisa con la destinataria; la variazione di valore dei beni, accertata in sede di verifica, aveva comportato una sanzione ai sensi dell’art. 303 del d.P.R. n. 43/1973, che il vettore riteneva non imputabile a sé.
Il Tribunale dichiarò inammissibile per tardività l’opposizione, perché proposta oltre quaranta giorni dal perfezionamento della notifica. La Corte d’Appello di Milano respinse il gravame e confermò la decisione, individuando il perfezionamento della notifica nel giorno 07.01.2017, calcolato decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata di avviso. La società ingiunta propose ricorso per cassazione, censurando l’individuazione del dies a quo del termine di quaranta giorni.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su tre motivi. Il primo, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 8, commi 2 e 4, legge n. 890/1982, oltre che degli artt. 140 e 145 cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale abbia collocato erroneamente il momento perfezionativo della notifica al 07.01.2017, giorno di sabato, anziché al lunedì successivo.
La Corte ritiene il motivo fondato. Anzitutto precisa che alla fattispecie era applicabile, ratione temporis, l’art. 8 della legge n. 890/1982 nel testo introdotto dall’art. 2, comma 4, lettera c), n. 3, d.l. n. 35/2005, secondo cui la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata di avviso del deposito.
Il punto decisivo riguarda la natura di quel termine. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui il termine di dieci giorni dell’art. 8, quarto comma, legge n. 890/1982 è un termine “a decorrenza successiva” e va computato con il criterio dell’art. 155, primo comma, cod. proc. civ., escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Esso rientra inoltre tra i termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza di cui all’art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che, se il dies ad quem cade di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Il richiamo è a Sezioni Unite n. 1418 del 2012.
Applicando tale principio, la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata il 09.01.2017, non il 07.01.2017. L’opposizione, notificata il 17.02.2017, deve pertanto considerarsi tempestiva, essendo rispettato il termine di quaranta giorni dell’art. 641, primo comma, cod. proc. civ. La sentenza impugnata va quindi cassata.
Dall’accoglimento del primo motivo deriva l’assorbimento del secondo, con cui era stata proposta in via subordinata una questione di legittimità costituzionale del citato art. 8, comma 4, e del terzo, relativo alla violazione dell’art. 153 cod. proc. civ. per la mancata rimessione in termini. La causa è rinviata alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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