Trasferimento illegittimo e risarcimento: prova del danno e liquidazione equitativa (TAR Sicilia n. 96 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno ingiusto conseguente all’adozione di un provvedimento amministrativo illegittimo nel pubblico impiego non privatizzato rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm. La responsabilità dell’amministrazione ha natura extracontrattuale, con conseguente applicazione dell’art. 2043 cod. civ. e dei relativi oneri probatori, che il danneggiato deve assolvere quanto a condotta non iure, danno evento, danno conseguenza, elemento soggettivo e nesso causale, anche ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ. Il giudicato di annullamento prova la condotta non iure, ma non anche le conseguenze patrimoniali dirette e immediate, che restano a carico del ricorrente. Per il danno non patrimoniale non suscettibile di pronta liquidazione, in difetto di prova del maggior danno, il giudice può procedere a valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Raggruppamento Operativo Speciale di Palermo, era stato destinato d’autorità alla Legione Carabinieri Calabria con provvedimento del 6 novembre 2019. Il trasferimento trovava origine in una vicenda giudiziaria: nell’ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Palermo, in cui si ipotizzava un interesse mafioso nella gestione dei servizi di sicurezza di locali di intrattenimento, emergeva il coinvolgimento del ricorrente nella gestione di fatto di un locale e l’assunzione di personale per la sicurezza interna.
Il TAR Sicilia aveva respinto il ricorso, ma il C.G.A.R.S., con sentenza del 21 febbraio 2024, in accoglimento dell’appello, annullava l’atto per sproporzione della misura, potendo il militare essere trasferito in altra provincia della Regione Siciliana. Passata in giudicato la sentenza di annullamento, il ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm. per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi euro 186.548,00.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la sussistenza della giurisdizione esclusiva, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm. e le regole del processo tra pari in materia di onere probatorio, con applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 63, comma 1, cod. proc. amm. e 115, comma 2, cod. proc. civ. La responsabilità è stata inquadrata nella fonte extracontrattuale, richiamando Cons. Stato, ad. plen., n. 7 del 2021: il rapporto amministrativo si caratterizza per l’esercizio unilaterale del potere e, se difforme dal paradigma legale, ingenera responsabilità aquiliana.
Su tali premesse, il Collegio ha richiamato gli elementi costitutivi dell’art. 2043 cod. civ., specificando la necessità di provare condotta non iure, danno evento, danno conseguenza, elemento soggettivo e i due nessi causali, materiale e giuridico. Nel caso concreto, la condotta non iure è risultata indubitabile, perché coperta dal giudicato di annullamento, ed è risultato provato anche il danno evento, ossia la lesione dell’integrità patrimoniale e relazionale del ricorrente.
Il ricorso è stato tuttavia giudicato non fondato quanto alla prova del danno conseguenza. Il Collegio ha rilevato che il prospetto di confronto prodotto è un foglio di calcolo di ignota provenienza; i finanziamenti documentati erano stati contratti da sette a nove anni prima del trasferimento, senza desumibile attinenza; il calcolo delle spese di trasferta, basato su tabelle ACI, era privo di giustificativi sul numero dei trasferimenti, sul mezzo e sulle date. Ne è derivata l’infondatezza della domanda patrimoniale, per difetto di prova delle poste legate in maniera immediata e diretta alla lesione, in ossequio all’art. 1223 cod. civ.
Quanto al danno non patrimoniale, il Collegio ha parimenti rilevato la difettosità della prova, trattandosi di pregiudizio alle relazioni affettive derivante dalla destinazione fuori Regione. Non essendo il danno suscettibile di pronta liquidazione e non avendo l’attore provato il maggior danno, il Tribunale ha fatto ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., riconoscendo euro 1.000 per ogni anno di illegittimo servizio fuori dalla Sicilia, per complessivi euro 3.666,66, oltre interessi legali dall’agosto 2023. La somma è stata ritenuta equa in ragione del luogo di trasferimento, della composizione del nucleo familiare e della gravità della condotta del ricorrente, che aveva comunque leso il prestigio dell’Arma. Il Ministero della Difesa è stato condannato anche alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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