Revoca della SCIA oltre i termini massimi: illegittimo l’intervento in autotutela (TAR Sicilia n. 97 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di attività liberalizzate soggette a SCIA, il potere inibitorio della pubblica amministrazione è subordinato al rispetto dei termini massimi fissati dall’art. 19 della legge n. 241/1990, previsti a garanzia della stabilità degli effetti dell’atto di segnalazione. Il termine di sessanta giorni consente di rilevare la sola illegittimità del titolo; il termine di un anno (ratione temporis vigente, poi ridotto a sei mesi) consente di rilevare anche l’inopportunità, con bilanciamento dell’affidamento privato maturato. L’intervento adottato oltre ogni termine massimo è illegittimo per violazione della norma, a prescindere dalla fondatezza contenutistica del provvedimento. È onere del privato allegare alla SCIA tutte le autorizzazioni richieste dalla legge, compresa quella di cui all’art. 22 cod. strada; tale carenza non può essere supplita dal Comune in sede istruttoria.
Il Fatto
Una società segnalava, con SCIA del 24 maggio 2022, il subingresso nell’attività di autorimessa già avviata dalla cedente, a seguito di contratto di cessione di ramo d’azienda. L’attività era ospitata in un parcheggio realizzato in forza di un titolo edilizio e collegato alla strada statale mediante stradelle private gravate da servitù di passaggio.
Nel febbraio 2025 il Comune comunicava l’avvio del procedimento di revoca, assumendo la mancanza dell’autorizzazione ANAS per l’accesso carrabile. La società richiedeva il titolo, il Comune sospendeva il procedimento in attesa delle determinazioni dell’ente proprietario della strada e, non accordata la proroga, con determinazione del 3 luglio 2025 annullava in autotutela la SCIA. La ricorrente impugnava il provvedimento e gli atti endoprocedimentali. L’ANAS si costituiva; intervenivano alcuni proprietari di terreni del comprensorio.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’ANAS. La società a partecipazione pubblica non ha adottato l’atto impugnato né ha partecipato all’istruttoria che ha condotto all’atto lesivo, promanante unicamente dall’ente locale: ne consegue l’estromissione dal processo.
Nel merito, il primo motivo è infondato. In regime di attività liberalizzate soggette a SCIA, è onere del privato allegare al momento della presentazione del titolo tutte le autorizzazioni o nulla osta richiesti dalla legge, compresa quella di cui all’art. 22 cod. strada. Tale mancanza non può essere sopperita dal Comune in sede istruttoria, perché nell’ambito della SCIA non si applicano le scansioni temporali e gli istituti di semplificazione propri dell’esercizio del potere autoritativo, come la conferenza di servizi o l’acquisizione di pareri. La scelta di liberalizzare l’attività è bilanciata dalla diligenza del privato nell’allegare tutti i titoli obbligatori.
L’onere era quindi specifico e la sua inosservanza, in punto di fatto, ha legittimato l’intervento dell’ente comunale. Il Collegio lo corrobora con l’iter parallelo: la società proprietaria ha richiesto la prescritta autorizzazione all’ente titolare della strada, che ha espresso parere favorevole condizionato all’effettuazione di lavori di adeguamento, avviati il 3 ottobre 2025. È lo stesso fatto di causa a suggerire che il titolo fosse necessario.
Se il provvedimento è adottato nel rispetto della legge sotto il profilo del contenuto, non lo è quanto a forma e tempi. Il secondo motivo è fondato. L’atto inibitorio è stato adottato il 3 luglio 2025, oltre tre anni dopo la presentazione della SCIA: ciò in spregio ai termini massimi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, che consentono di intervenire entro sessanta giorni per la mera illegittimità del titolo ed entro un anno (ratione temporis vigente, ora sei mesi) per l’illegittimità e l’inopportunità, con bilanciamento dell’affidamento. La violazione del termine massimo è evidente e con questo limitato effetto conformativo il provvedimento è illegittimo e va annullato.
Le spese tra la ricorrente e il Comune seguono la soccombenza; sono compensate tra la ricorrente e l’ANAS, in ragione della mancanza di difesa tecnica nel merito della società partecipata, e tra la ricorrente e gli intervenienti per ragioni di equità. Il Collegio dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’ANAS, accoglie il ricorso e annulla la determinazione comunale n. 44 del 3 luglio 2025.
Nota della Redazione
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