Disapplicazione della lex specialis e graduatoria degli specializzandi farmacisti (TAR Sicilia n. 2 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione che, bandendo una procedura selettiva, si autovincola con regole predeterminate, è tenuta alla loro osservanza e non può disapplicarle. La clausola del bando che ammette alla selezione i farmacisti in formazione specialistica, ai sensi dell’art. 1, comma 547, legge n. 145/2018, costituisce lex specialis vincolante, in ragione dei principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti, integrando l’atto generale un limite all’esercizio della successiva discrezionalità. Il potere di ritorno sui propri passi è ammesso solo in forma espressa, mediante l’autotutela, con l’esplicitazione dei relativi presupposti, non potendo la P.A. procedere a una modifica implicita o a una mera disapplicazione. La disapplicazione illegittima travolge, per illegittimità derivata, gli atti consequenziali che su di essa si fondano.
Il Fatto
I ricorrenti, farmacisti in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, hanno partecipato alla procedura selettiva per titoli e colloquio indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale con delibera n. 741 del 21.11.2024 per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo libero professionale, profilo farmacista. L’avviso ammetteva espressamente, ai sensi dell’art. 1, comma 547, legge n. 145/2018, gli specializzandi iscritti a partire dal secondo anno, da collocare in graduatoria separata. I ricorrenti hanno superato il colloquio e sono stati utilmente collocati in tale graduatoria.
Con successiva delibera n. 119 del 03.02.2025, l’Azienda ha approvato gli atti della commissione e la graduatoria dei soli specializzati, omettendo di approvare quella degli specializzandi, sul presupposto di un asserito errore materiale del bando e della mancata applicabilità della norma invocata. L’istanza di autotutela presentata dai ricorrenti è stata respinta con nota prot. n. 115673/25. Di qui l’impugnazione, seguita da motivi aggiunti avverso la delibera n. 1326 del 25.09.2025, con cui l’Azienda ha bandito una nuova procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di contraddittorio. Quanto alla prima, i ricorrenti non contestano il mancato conferimento di un incarico, ma un vizio nello svolgimento di una procedura di natura sostanzialmente concorsuale, articolata su valutazione dei titoli, colloquio e formazione di una graduatoria: materia rientrante nella giurisdizione amministrativa. Quanto alla seconda, gli specializzati godono di priorità nell’attribuzione dell’incarico e gli altri specializzandi sono cointeressati, non controinteressati, potendo solo trarre vantaggio dall’accoglimento.
Nel merito, la decisione poggia sulla dirimente fondatezza della censura di violazione della lex specialis, con assorbimento delle ulteriori doglianze. Il Collegio richiama l’orientamento per cui, quando l’Amministrazione si autovincola con le regole della procedura, è tenuta alla loro osservanza: è impedita la successiva disapplicazione e la sua violazione determina l’illegittimità delle determinazioni seguenti (Cons. St. n. 3180 del 2021; Cons. St. n. 3502 del 2017).
L’avviso pubblico, quale atto generale e non regolamentare, va interpretato in termini strettamente letterali e vincola rigidamente l’operato amministrativo, senza margini di discrezionalità, in forza dei principi di affidamento e di tutela della parità tra i concorrenti. Le prescrizioni impegnano anzitutto la stessa Amministrazione, che non può disapplicarle neppure quando le ritenga inopportune o superate, salva la possibilità di annullare il bando in autotutela (Cons. Stato n. 1196 del 2022; Ad. plen. n. 9 del 2014). Nello stesso senso il C.G.A.R.S. n. 634 del 2024, che qualifica la lex specialis come vincolo a garanzia dell’art. 97 Cost.
L’Azienda, rilevata la presunta illegittimità della clausola che ammetteva gli specializzandi, non poteva limitarsi a disapplicarla, né la complessiva azione amministrativa integra un implicito esercizio di autotutela: tale modus operandi contrasta con il principio di legalità e con l’esigenza di esplicitare i presupposti di legge (TAR Catanzaro n. 1978 del 2018; TAR Salerno n. 254 del 2021).
Fondato è anche il ricorso per motivi aggiunti: la nuova delibera chiarisce di muovere dall’asserito esaurimento dell’unica graduatoria degli specializzati, donde l’illegittimità derivata degli atti consequenziali. I ricorsi sono accolti, fatte salve le nuove determinazioni dell’Azienda, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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