Nomina del commissario ad acta per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 1184 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Accertato il rituale esperimento dell’azione e il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, che non contesti né esegua il titolo, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto vanno provati da chi vi ha interesse, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il compenso del commissario non è dovuto quando questi sia un dirigente della stessa Amministrazione debitrice, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva ed era passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dalla cancelleria.
Poiché l’Amministrazione, pur regolarmente evocata, non si è costituita né ha provveduto al pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto verificato l’ammissibilità dello strumento. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato: essa rientra dunque tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza.
Sono stati poi scrutinati i presupposti processuali. Il Collegio ha ritenuto rispettato il termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e, quanto al deposito, il termine dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. È stata inoltre documentata la notificazione della sentenza all’Amministrazione, come richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1997.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione non ha contestato il titolo esecutivo, non ha dedotto di averlo eseguito e non ha provato l’avvenuto pagamento. In applicazione del principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., il Collegio ha confermato la sussistenza dell’obbligo di dare esecuzione alla sentenza.
Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio.
Quanto al compenso, il Collegio ha escluso che il commissario vi abbia diritto, trattandosi di dirigente della stessa Amministrazione resistente: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Tribunale ha richiamato, in via analogica, l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208 del 2015, applicabile, secondo la giurisprudenza amministrativa citata, anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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