Inammissibile il ricorso collettivo per conflitto d’interessi nella perimetrazione del parco (TAR Lazio n. 10016 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, il ricorso collettivo è ammissibile solo quando sussistano contemporaneamente l’identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e l’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti. Tali presupposti difettano allorché il ricorso sia proposto da organismi associativi che rappresentano categorie di soggetti portatori di interessi eterogenei e contrapposti, quali gli allevatori e i cacciatori da un lato e i soggetti dediti alla conservazione degli habitat naturali dall’altro. Il conflitto di interessi potenziale è di per sé ostativo all’ammissibilità del ricorso collettivo, a prescindere dall’effettiva divergenza delle posizioni fatte valere in giudizio.

Il Fatto

Con ricorso notificato l’8 luglio 2025, tre organismi associativi — un comitato di allevatori e agricoltori, un comitato di volontariato ambientalista operante sul versante molisano e un altro comitato attivo sul versante campano — hanno impugnato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 101 del 22 aprile 2025, recante la perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese e le relative misure di salvaguardia, adottato ai sensi dell’art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991 in ottemperanza a una precedente sentenza del medesimo TAR che aveva ordinato al Ministero di provvedere alla delimitazione provvisoria entro centottanta giorni. I ricorrenti deducevano, tra i vari motivi, la violazione dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione per la mancata intesa con le Regioni, la compromissione della pianificazione urbanistica comunale e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti le misure di salvaguardia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo sollevata dalle Amministrazioni resistenti. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha ricordato che il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza di una duplice condizione: l’identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti — ossia domande giudiziali identiche nell’oggetto, atti impugnati con il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi — e l’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti. Nel caso di specie, entrambe le condizioni risultavano carenti sotto il profilo del conflitto di interessi. I tre organismi ricorrenti rappresentavano infatti soggetti animati da interessi eterogenei e tra loro contrapposti: da un lato gli allevatori, i coltivatori diretti e i cacciatori, che lamentavano rispettivamente il ridimensionamento dell’attività zootecnica all’aperto e il divieto di attività venatoria all’interno del Parco; dall’altro i soggetti dediti alla conservazione degli habitat naturali e della biodiversità, come emergeva dagli statuti dei due comitati di volontariato ambientalisti. L’esame degli statuti rivelava una divaricazione di interessi anche all’interno dello stesso comitato che dichiarava di rappresentare congiuntamente allevatori, agricoltori e cacciatori: le attività zootecniche e agricole confliggono tra loro per l’uso del medesimo suolo, mentre l’attività venatoria è destinata a interferire con l’esercizio dell’agricoltura, tanto che il relativo rapporto è disciplinato dall’art. 842 c.c., il quale configura l’accesso al fondo per l’esercizio della caccia come limite al diritto di proprietà, salvo il caso di colture in atto suscettibili di danno. Il Collegio ha quindi concluso che il potenziale conflitto di interessi — già evidente tra le categorie complessivamente rappresentate dai tre organismi, ma ipotizzabile anche tra i soli soggetti aderenti al comitato degli allevatori — rendeva il ricorso collettivo inammissibile, con conseguente assorbimento di ogni questione nel merito. La peculiarità della controversia ha indotto alla compensazione delle spese di lite. La sentenza dichiara inammissibile il ricorso, senza necessità di esaminare i motivi di doglianza nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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