Art. 405.
Domanda di opposizione
L'opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui.
La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 163, anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell'articolo precedente, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.
Potrebbero interessarti anche
PaginaArt. 163.PaginaArt. 77.PaginaArt. 660.PaginaArt. 342.PaginaArt. 281-undecies.PaginaArt. 183-quater.PaginaArt. 164.ApprofondimentoServitù prediale: niente risoluzione o adempimento senza obblighi attivi del fondo servente (Trib. Latina 2026/2024)ApprofondimentoLa sopraelevazione va arretrata se non può essere resa staticamente autonoma (App. Catania 865/2026)ApprofondimentoArt. 562 c.c. Insolvenza del donatario soggetto a riduzioneApprofondimentoArt. 558 c.c. Modo di ridurre le disposizioni testamentarie
LIBRO SECONDO — DEL PROCESSO DI COGNIZIONE › TITOLO III — DELLE IMPUGNAZIONI › CAPO V — Dell'opposizione di terzo