La sopraelevazione va arretrata se non può essere resa staticamente autonoma (App. Catania 865/2026)
Corte d’appello di Catania, Prima sezione civile, sentenza n. 865 del 18 giugno 2026 (R.G. n. 506/2023), giudizio di rinvio – Presidente Marcella Murana, Relatore Antonio Caruso; decisione del 10 giugno 2026.
Il principio di diritto / massima
Quando una sopraelevazione è stata illegittimamente realizzata in appoggio al muro altrui, la riduzione alla semplice aderenza costituisce il rimedio prioritario solo se l’opera può acquistare piena autonomia statica. Se l’intervento richiede lavori invasivi su immobili appartenenti a terzi estranei al giudizio ed è concretamente inattuabile, deve essere disposto l’arretramento della costruzione alla distanza legale.
Il fatto
Una sopraelevazione, comprendente il terzo e il quarto piano di un edificio, era stata costruita in appoggio al muro del fabbricato confinante senza che ne fosse stata acquisita la comunione. La Cassazione, con ordinanza n. 1104/2023, aveva cassato la precedente decisione nella parte in cui aveva ordinato direttamente l’arretramento, imponendo al giudice di rinvio di verificare prima la possibilità di eliminare l’appoggio e mantenere la costruzione in semplice aderenza.
La motivazione
La Corte ha respinto l’eccezione relativa alla riassunzione. Poiché la causa era iniziata prima del d.lgs. n. 149 del 2022, non trovavano applicazione i nuovi avvertimenti introdotti nell’art. 163 c.p.c.; la citazione notificata tempestivamente alle parti conteneva inoltre per intero la domanda e non realizzava alcun frazionamento.
La consulenza tecnica ha accertato che la sopraelevazione presentava rilevanti criticità strutturali e non possedeva autonomia statica. Per eliminare l’appoggio e trasformarlo in aderenza sarebbero stati necessari interventi sull’intero edificio, compresi i piani inferiori appartenenti a soggetti estranei alla causa, oltre a verifiche e opere riguardanti il sistema di fondazione e il rapporto con gli edifici vicini.
La Corte non poteva quindi ordinare lavori destinati a incidere sulle proprietà di terzi non partecipanti al giudizio. Anche la situazione urbanistica dell’immobile, interessato da un ordine di demolizione, impediva l’autorizzazione degli interventi necessari. L’arretramento ad almeno tre metri dal muro confinante risultava pertanto l’unico rimedio concretamente praticabile. La domanda di misure coercitive ex art. 614-bis c.p.c., proposta soltanto dopo la riassunzione, è stata invece dichiarata inammissibile perché nuova.
Implicazioni pratiche
Nelle controversie sulle costruzioni in appoggio non basta stabilire astrattamente che l’aderenza sia consentita. Occorre verificarne la fattibilità strutturale, urbanistica e processuale. Se l’autonomia statica richiede opere su immobili di terzi, il giudice non può imporle senza il loro coinvolgimento e può ordinare l’arretramento. Le domande ulteriori formulate per la prima volta nel giudizio di rinvio restano soggette al divieto di novità.
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