Concorso universitario, curriculum in inglese e scorrimento degli idonei (TAR Toscana n. 561 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per ricercatore a tempo determinato, in assenza di una disposizione di legge, di regolamento di Ateneo o di bando che imponga la redazione in lingua italiana della domanda e dei titoli, il curriculum in inglese è legittimamente valutabile dalla Commissione, che opera un apprezzamento uniforme verso tutti i candidati. La rinuncia del vincitore alla presa di servizio non determina alcun obbligo dell’Amministrazione di assumere gli idonei, poiché la lex specialis non prevede la formazione di una graduatoria, ma solo l’individuazione del candidato idoneo. La programmazione triennale del fabbisogno di personale costituisce atto amministrativo a contenuto generale, impugnabile solo ove leda in via diretta e immediata posizioni giuridiche soggettive. È inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione della selezione a cui il ricorrente non abbia partecipato, senza contestare le clausole del bando che ne avrebbero impedito la partecipazione.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti della selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), settore scientifico disciplinare MED/16, presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di Firenze. Il candidato risultato vincitore aveva conseguito un punteggio superiore, mentre la ricorrente si era collocata seconda. Ha dedotto la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, il difetto di predeterminazione dei criteri, l’irregolare composizione della Commissione e l’errata valutazione dei titoli.
Con successivi motivi aggiunti ha impugnato la programmazione del personale docente e ricercatore per il triennio 2024-2026, nella parte in cui non prevedeva un posto analogo a quello originario, nonché gli atti della nuova selezione per un posto da ricercatore in tenure track, conclusasi con la nomina di altra candidata. L’Ateneo ha eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo per la rinuncia del vincitore, l’irricevibilità dei motivi aggiunti e, nel merito, l’infondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina innanzitutto la richiesta di una pronuncia di merito, formulata dalla ricorrente ai fini di un’eventuale futura domanda risarcitoria. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2022 e l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., il Tribunale osserva che è sufficiente la dichiarazione di interesse a fini risarcitori per procedere all’accertamento dell’illegittimità dell’atto, pur sussistendo i presupposti dell’improcedibilità per difetto di interesse.
Nel merito, il primo motivo è respinto. Nessuna disposizione, né nella legge n. 240/2010 né nel regolamento di Ateneo o nel bando, imponeva la redazione in lingua italiana della domanda e dei titoli. Il bando richiedeva ai candidati la conoscenza dell’inglese, accertata per ciascuno, e l’art. 3 del bando sulla traduzione certificata riguardava le dichiarazioni sostitutive dei cittadini extracomunitari non residenti, mentre l’art. 7 del d.P.R. n. 445/2000 si riferisce agli atti pubblici. Richiamando la giurisprudenza amministrativa formatasi in materia di appalti, il Collegio conferma che il documento redatto in lingua straniera e privo di traduzione non giustifica l’esclusione.
Anche i motivi sulla predeterminazione dei criteri sono rigettati. La Commissione ha applicato i parametri del regolamento di Ateneo e del D.M. n. 243 del 2011, indicando criteri, sub-criteri e punteggio massimo per ciascuno. L’attribuzione di un punteggio numerico e il rinvio ai criteri predeterminati assolvono all’onere motivazionale. La ricorrente, inoltre, non ha offerto elementi per dimostrare il superamento della prova di resistenza, non avendo contestato nel merito i punteggi attribuiti.
Le dimissioni di un commissario, sopraggiunte dopo la predeterminazione dei criteri e non appena noti i nominativi dei candidati, non inficiano la procedura. Quanto ai titoli, la Commissione ha valutato tutti i candidati in modo uniforme e la scelta di assimilare l’attività didattica per società scientifiche a quella universitaria rientra nella discrezionalità tecnica dell’organo valutatore.
I primi motivi aggiunti sono infondati: la rinuncia del vincitore non imponeva l’assunzione degli idonei, non essendo prevista alcuna graduatoria. La programmazione triennale, atto a contenuto generale, non lede in via diretta e immediata posizioni soggettive e risponde alla mutata esigenza di fabbisogno, secondo l’art. 4 del d.lgs. n. 49/2012. I secondi motivi aggiunti sono inammissibili: la ricorrente non ha partecipato alla selezione per il posto in tenure track, senza contestare specifiche clausole del bando. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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