Vincolo cimiteriale assoluto e diniego di condono degli ampliamenti successivi (TAR Toscana n. 212 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità assoluta imposto ex lege nella fascia di rispetto cimiteriale ai sensi dell’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 opera non solo per le nuove costruzioni, ma per ogni opera o intervento realizzati in sua violazione. Ne deriva che, ai fini del diniego di condono, non rileva la data di realizzazione del manufatto originario, ma quella degli ampliamenti successivamente eseguiti, i quali, sebbene si innestino su una preesistenza, devono essere valutati nel loro complesso. La deroga del comma 7 dell’art. 338, di natura eccezionale, è di stretta interpretazione e non copre gli interventi che comportino trasformazioni integrali della preesistenza o nuovo consumo di suolo. Il vizio di disparità di trattamento è configurabile solo in presenza di situazioni perfettamente identiche, provate dalle parti.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento della legittimità ab origine delle opere oggetto di una domanda di condono presentata nel 1986, relativa ad alcuni ampliamenti di un corpo di fabbrica principale in Firenze, consistenti nell’accorpamento a tale immobile di una vecchia baracca trasformata in locale abitativo. La domanda riguardava ripostigli, un terrazzino a loggiato, un bagno, un aumento di superficie utile abitabile e la trasformazione di superfici a ripostigli in superficie abitabile.

Il Comune di Firenze ha contestato che le opere ricadono in area gravata da vincolo cimiteriale relativo al cimitero di Sant’Andrea a Rovezzano, con conseguente insussistenza dei presupposti per il condono, salvo che per l’intervento di chiusura di una finestra e di apertura e chiusura di porte. Con provvedimento del 29 settembre 2021 ha quindi notificato il diniego parziale e il conseguente ordine di rimessione in pristino, impugnati davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto le istanze istruttorie e trattato unitariamente le questioni, per la loro stretta connessione. I ricorrenti sostenevano che le opere non necessitassero di titolo edilizio e che preesistessero al vincolo, come attestato da una dichiarazione sostitutiva. Il TAR ha invece incentrato l’analisi non sulla consistenza originaria dei manufatti, ma sull’attività di trasformazione posta in essere dal dante causa degli istanti.

Il vincolo assoluto di inedificabilità, richiamando la giurisprudenza amministrativa, vale per le nuove costruzioni e per ogni opera o intervento realizzati in sua violazione, in ragione degli interessi igienico-sanitari, della sacralità dei luoghi e dell’esigenza di preservare un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale. L’assolutezza del vincolo non ammette distinzioni in base alle peculiarità dei manufatti, riguardando anche quelli pertinenziali.

Dall’istanza di condono emerge che le opere sono state realizzate a partire dal 1964, trasformando la consistenza e la destinazione d’uso dei manufatti già presenti. Il Collegio ha richiamato l’orientamento che distingue manufatti originari e nuovi ampliamenti: l’operatività del vincolo va riferita ai lavori eseguiti successivamente sul manufatto preesistente, che hanno creato nuovi volumi. Nel caso concreto, gli interventi risultano ultimati nel 1964, nel 1966 e nel 1982, tutti successivi all’entrata in vigore della normativa che ha imposto ex lege il vincolo.

Le opere, realizzate senza titolo, devono essere valutate unitariamente, perché destinate a produrre l’effetto complessivo di ampliare la superficie abitativa dell’edificio mediante la trasformazione della baracca in locale abitativo. La giurisprudenza richiamata esclude la valutazione atomistica dei singoli interventi. Ne segue l’irrilevanza della dichiarazione sostitutiva diretta a dimostrare la preesistenza della baracca rispetto all’imposizione del vincolo nel 1934.

Il Collegio ha inoltre escluso l’applicabilità della deroga del 10% prevista dall’art. 338, comma 7, R.D. n. 1265/1934: gli interventi consistono in ampliamenti plano-volumetrici complessivamente superiori a tale limite e hanno modificato integralmente il manufatto, aumentando la superficie abitabile. Quanto al dedotto vizio di disparità di trattamento rispetto ad altre costruzioni della zona, i ricorrenti non hanno fornito la prova di situazioni perfettamente identiche, né l’eventuale presenza di strutture vicine incompatibili con il vincolo potrebbe giustificare gli interventi degli istanti. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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