Esclusione illegittima da progressione verticale per contraddittorietà dell’amministrazione (TAR Campania n. 1289 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per contraddittorietà logica e difetto di motivazione, l’esclusione di un dipendente da una procedura di progressione verticale fondata sull’assenza dell’anzianità nel profilo professionale oggetto di selezione, quando l’amministrazione, in una successiva procedura indetta sulla base dei medesimi requisiti di esperienza e anzianità, abbia riconosciuto al medesimo dipendente il possesso di quei requisiti e lo abbia dichiarato vincitore. Il revirement dell’amministrazione dimostra che il requisito contestato sussisteva già al momento della prima selezione, dovendosi valorizzare l’esperienza concreta maturata nell’area di provenienza e non il solo dato dell’inquadramento formale nel profilo. L’indizione di una nuova procedura non sana, in via di autotutela, l’illegittimità che affligge la prima, restando diverse le decorrenze dell’anzianità nella nuova area.
Il Fatto
Il Comune resistente, con determina dirigenziale, indice un avviso pubblico per la partecipazione dei propri dipendenti a una progressione verticale ex art. 13 CCNL 16.11.2022, prevedendo un posto di funzionario amministrativo. La ricorrente presenta domanda, ma la commissione esaminatrice la esclude, rilevando che l’inquadramento nel profilo amministrativo decorre soltanto dal 03.02.2022 e che difetterebbe quindi il requisito esperienziale decennale richiesto dalla Tabella C di corrispondenza del CCNL. Con successiva determina il dirigente approva la graduatoria e nomina la vincitrice.
La ricorrente impugna la determina di esclusione e gli atti presupposti davanti al TAR Campania, deducendo l’errata applicazione della normativa di settore e della lex specialis. Nelle more del giudizio, l’amministrazione indice una seconda procedura comparativa, sempre per un posto di funzionario amministrativo, con gli stessi requisiti: la ricorrente vi partecipa e risulta vincitrice, venendo inquadrata nell’area dei funzionari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la tesi della sopravvenuta carenza di interesse e ritiene il ricorso fondato. Le sopravvenienze, anziché determinare l’improcedibilità, impongono di scrutinare la motivazione spesa dall’amministrazione in sede di esclusione dalla prima procedura.
Risulta condivisibile il dedotto vizio di contraddittorietà logica. A parità di requisiti di esperienza e anzianità, la ricorrente è stata esclusa dalla prima selezione ed è stata invece dichiarata vincitrice nella seconda, sebbene entrambe le procedure richiedessero gli stessi requisiti e a meno di due anni di distanza. Il revirement dimostra che l’interessata possedeva, fin dalla partecipazione alla prima procedura, i requisiti ritenuti necessari dall’amministrazione.
L’ente, accantonato il dato del solo inquadramento formale nel profilo amministrativo, ha poi tenuto in conto la concreta esperienza ventennale maturata nell’area inferiore di provenienza, quella degli istruttori. Tale circostanza comprova la sussistenza di un vizio che l’amministrazione ha tentato di rimediare non con l’annullamento d’ufficio dell’esclusione, bensì con l’indizione di una nuova procedura.
Tale scelta non elimina l’illegittimità della prima selezione, poiché diverse restano le decorrenze dell’anzianità nella nuova area. Il ricorso è quindi accolto e la determina di esclusione è annullata, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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