Revocatoria e assegnazione di alloggi: conoscenza del credito e doppia conforme (Cass. civ. Sez. III n. 17512 del 29.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria proposta per la revoca del trasferimento di un immobile da parte di cooperativa edilizia al socio, l’elemento soggettivo va valutato con riguardo al momento dell’attività preliminare, corrispondente all’atto di provvisoria prenotazione del cespite, costitutivo dell’impegno a contrarre traslativamente, mentre l’evento di danno si valuta con riguardo al momento dell’assegnazione definitiva. Ai fini della revocatoria è sufficiente la consapevolezza, in capo al debitore alienante e al terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi né la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l’azione. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto o nei vizi di cui all’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., ma l’omesso esame di un fatto sostanziale è precluso dalla doppia decisione conforme dei giudizi di merito.
Il Fatto
Una società cooperativa edilizia aveva assegnato ai propri soci alcuni alloggi, di cui gli stessi si erano resi in precedenza provvisoriamente assegnatari. Un progettista e direttore dei lavori, che vantava un credito professionale per l’attività svolta, conveniva in giudizio la cooperativa e i soci con azione pauliana, a tutela del proprio credito. Nella medesima direzione si muoveva anche l’impresa appaltatrice, che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo all’esito di un procedimento arbitrale.
Il Tribunale, riuniti i giudizi, accoglieva le domande. La Corte d’appello confermava la pronuncia, rilevando, per quanto qui di interesse, che l’atto di assegnazione era revocabile in quanto contrattuale, che la cooperativa era a conoscenza del credito professionale e che i soci erano stati messi a conoscenza della situazione di difficoltà economica. La cooperativa e i soci ricorrevano per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte premette il criterio di ripartizione temporale dell’elemento soggettivo e dell’evento di danno: nel caso di assegnazione con cui la cooperativa trasferisce al socio la proprietà dell’immobile, il primo si valuta al momento dell’atto di provvisoria prenotazione, il secondo al momento dell’assegnazione definitiva. Il principio è ricondotto a un orientamento consolidato della stessa Corte.
Quanto al primo motivo, incentrato sul preteso travisamento della prova, la Corte osserva che il rimedio istituzionale è la revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., oppure il vizio di cui all’art. 360, nn. 4 o 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Nella specie il vizio riguardava un fatto sostanziale e la deduzione dell’omesso esame risultava preclusa dalla doppia decisione conforme dei giudizi di merito, ai sensi dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.
La Corte aggiunge che la censura è comunque non decisiva. Dalle stesse deduzioni dei ricorrenti emerge che la richiesta di pagamento era effettivamente giunta a conoscenza della cooperativa il 26 marzo 2010, e che si trattava della richiesta di 30 mila euro, saldata solo per due terzi a titolo di acconto. Al di là dell’erroneo riferimento al credito complessivo di 210 mila euro, la consapevolezza, anteriore agli atti di assegnazione provvisoria del 2011, era evincibile da quel documento negli stessi termini affermati dalla Corte territoriale.
Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce che ai fini della revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza della diminuzione della garanzia generica, non essendo necessaria la collusione né la conoscenza dello specifico credito. Nel caso di atto a titolo oneroso anteriore al sorgere del credito tale conoscenza è invece richiesta. Ne deriva che non era necessaria la prova della conoscenza della compiuta entità del credito poi liquidato giudizialmente.
Quanto al terzo motivo, la censura non risulta del tutto attinente alla ragione decisoria: la devoluzione al collegio arbitrale era stata valorizzata per desumere la messa a parte dei soci, da parte del consiglio di amministrazione, dello stato di generale difficoltà economica verso i creditori tutti. Il motivo si risolveva pertanto in una rilettura del materiale istruttorio, estranea al giudizio di legittimità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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