Ricorso aspecifico e inammissibilità per difetto di esposizione dei fatti (Cass. civ. Sez. III n. 17513 del 29.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non espone in modo chiaro e sintetico i fatti di causa è inammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. L’onere di esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire alla Suprema Corte di conoscere dall’atto, senza attingere aliunde, gli elementi indispensabili per la cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti. La violazione del requisito non è sanata dalla memoria difensiva, quando i fatti processuali non siano compiutamente evincibili dal gravame. Il giudice di legittimità non può essere costretto ad attingere alla sentenza impugnata per ricostruire la vicenda.

Il Fatto

Il ricorrente conveniva in giudizio due soggetti per ottenere la revoca dell’atto di compravendita con cui uno aveva trasferito all’altro un appartamento. L’attore allegava di essere creditore, per prestazioni edili svolte in favore di società amministrate dal disponente, di una ingente somma rimasta insoluta, e di aver subito un pregiudizio dalla cessione del bene.

Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello confermava la pronuncia, ravvisando la legittimazione attiva dell’istante, la sufficienza della mera consapevolezza del pregiudizio e l’insufficienza della prova di una residua capienza patrimoniale del debitore. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, corredati da memoria; la controparte resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte rileva preliminarmente la violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. I fatti processuali non sono compiutamente evincibili dal gravame: la prima parte del ricorso riporta solo le conclusioni assunte nei due gradi di merito, mentre dai motivi successivi gli stessi fatti risultano desumibili solo parzialmente e in via indiretta, essendo complessivamente dati per conosciuti. Non è possibile comprendere le ragioni decisorie del giudice di prime cure, né tutte quelle espresse dalla Corte di seconde cure.

Per la necessaria ricostruzione della vicenda, sostanziale e processuale, occorrerebbe attingere alla sentenza di appello, con la conseguenza che l’impugnazione è inammissibilmente aspecifica. Il requisito non risponde a un’esigenza di mero formalismo: occorre che il ricorso contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese, dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto, delle eccezioni e delle difese, dello svolgersi della vicenda processuale e del tenore della sentenza impugnata, secondo il richiamato precedente Cass., 12/01/2024, n. 1352.

Nel merito, i tre motivi sono comunque inammissibili. Quanto al primo, la Corte territoriale ha accertato che si trattava di debiti pregressi assunti personalmente dal disponente, a supporto dell’allegazione di un impegno a titolo di garanzia; la tesi dei debiti sociali e del nuovo impegno insorto per l’esito insoluto dell’assegno si risolve nella sollecitazione a un diverso apprezzamento della risultanza istruttoria, estraneo al giudizio di legittimità. È irrilevante la data della ricognizione, salva contraria ma omessa prova di inesistenza o invalidità del rapporto; parimenti irrilevante è la cronologia successiva di iscrizioni e trascrizioni, non superando la concorrente ragione decisoria della mancata prova di idoneità satisfattiva dei cespiti aggredibili.

Quanto al secondo e terzo motivo, accertata l’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo, la Corte d’appello non doveva vagliare alcuna dolosa preordinazione; la deduzione del pagamento riconosciuto in altro giudizio non si misura con la ragione decisoria di non opponibilità vincolante; l’allegato contenzioso successivo non è decisivo. Infine, l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio sono riservate al giudice di merito, risultando insindacabile in sede di legittimità il peso probatorio attribuito agli indizi, secondo l’indirizzo richiamato (Cass., 08/08/2019, n. 21187; Cass., 23/04/2024, n. 10956). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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