Estinzione esecuzione anche se sospensione disposta in sede di reclamo (Cass. civ. Sez. III n. 17661 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’estinzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell’art. 624, terzo comma, cod. proc. civ., conseguente alla mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull’opposizione nel termine assegnato dal giudice dell’esecuzione, si produce anche quando il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato dal tribunale in sede di reclamo, in riforma del diniego del giudice dell’esecuzione. La lettura solo letterale della norma non è sufficiente: il canone ermeneutico va contemperato con gli altri criteri di individuazione del corretto significato della disposizione. L’opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. che abbia occasionato la sospensione, qualunque ne sia l’autore, impone l’onere di coltivare il giudizio di merito.
Il Fatto
Nella procedura di espropriazione immobiliare promossa davanti al Tribunale di Roma dal creditore procedente in danno di una debitrice, un terzo propose opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., chiedendo in via cautelare la sospensione dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione respinse l’istanza; il tribunale in composizione collegiale, all’esito del reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., la accolse.
Nessuna delle parti introdusse il giudizio di merito sull’opposizione nel termine accordato. Il giudice dell’esecuzione dichiarò quindi estinto il procedimento ai sensi dell’art. 624, terzo comma, cod. proc. civ. Il reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. proposto dal creditore avverso tale ordinanza venne rigettato nei due gradi di merito. La questione approda così in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 616 e 624, terzo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 12 delle preleggi. Sostiene che la lettera della norma sarebbe inequivocabile nel prevedere l’estinzione solo quando la sospensione sia disposta dal giudice dell’esecuzione, non in sede di reclamo, ipotesi contemplata dal solo secondo comma. La diversa interpretazione seguita in appello sarebbe una forzatura contraria al principio cardine dell’interpretazione della legge.
Per il Collegio il motivo è infondato. Esso si contrappone frontalmente, senza offrire spunti esegetici originali, all’orientamento di nomofilachia espresso da Cass. n. 7043 del 2017, al quale si intende dare convinta continuità.
Il ragionamento del ricorrente si esaurisce nella considerazione del solo canone letterale, trascurando il necessario contemperamento con gli altri criteri ermeneutici. Argomento già vagliato e ritenuto non meritevole di seguito nel precedente richiamato.
La Corte puntualizza poi che nella Cass. n. 26285 del 2019, invocata dal giudice territoriale come conferma, il riferimento all’esegesi dell’art. 624, terzo comma, cod. proc. civ. non era dirimente, rivestendo carattere di mero obiter dictum. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dei due controricorrenti.
Nota della Redazione
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