L’appello non richiede trascrizione degli atti se il punto è individuato (Cass. civ. Sez. II n. 12857 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appello, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con esse, delle relative doglianze. Non può considerarsi aspecifico il motivo d’appello che esponga il punto sottoposto al riesame, in fatto e in diritto, così da porre il giudice d’appello in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica, senza che l’appellante debba allegare o riportare analiticamente le emergenze di causa, già nella disponibilità del giudice in base al principio devolutivo.

Il Fatto

La controversia riguarda la ripartizione delle spese di conservazione, manutenzione e gestione di un complesso immobiliare composto da tre unità, con una corte comune e un vialetto di accesso. Il condominio e due condomini hanno chiesto al Giudice di pace la condanna della convenuta al pagamento della quota millesimale delle spese non versate da anni, oltre interessi.

In primo grado la domanda è stata rigettata, sul rilievo che trovassero applicazione le norme sulla comunione e non quelle sul condominio. Il Tribunale, in sede di appello, ha riformato la decisione, qualificando il complesso come condominio minimo, condannando la convenuta al pagamento e applicando la condanna per lite temeraria. La convenuta ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo della specificità dell’appello. Ribadisce il principio già enunciato dalle Sezioni Unite n. 27199 del 2017: l’impugnazione deve individuare chiaramente le questioni e i punti contestati, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza necessità di forme sacramentali né di un progetto alternativo di decisione.

Su questa base la Corte formula un’ulteriore specificazione: non è aspecifico il motivo che esponga il punto sottoposto a riesame in fatto e in diritto in modo tale che il giudice d’appello possa coglierne natura e senso, non occorrendo che l’appellante riporti analiticamente le emergenze di causa, già nella piena disponibilità del giudice in forza del principio devolutivo. Il motivo è pertanto respinto.

Quanto alla qualificazione del complesso, la Corte richiama la giurisprudenza risalente (Cass. n. 18226 del 2004): il condominio si costituisce automaticamente, senza deliberazione alcuna, quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni in proprietà esclusiva, realizzando il frazionamento. Nella comunione i beni comuni sono l’utilità finale del diritto dei partecipanti; nel condominio sono utilità strumentali al godimento dei beni individuali. È quindi corretto il rigetto delle censure sulla disciplina applicabile.

Sul versante processuale, la Corte esclude l’omessa pronuncia su questioni processuali, non configurabile per costante giurisprudenza, e conferma la legittimazione attiva del condominio e dei singoli condomini in forza del principio di rappresentanza reciproca. La condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. è ritenuta corretta, in applicazione di Cass. Sez. Un. n. 9912 del 2018, essendo la resistenza gravemente colposa. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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