Decorrenza pensione e regime del pro rata per le Casse privatizzate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17713 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione dei trattamenti pensionistici erogati dalle Casse privatizzate a partire dal 1° gennaio 2007 è legittimamente operata sulla base dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, riformulato dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006. Tale disciplina impone di tener presente, e non di applicare in modo assoluto, il principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate. Per i trattamenti maturati prima del gennaio 2007, invece, il parametro è l’originario regime del pro rata e non trovano applicazione le modifiche in peius. È la concreta liquidazione, e non il mero perfezionamento dei requisiti, a fungere da elemento discretivo per l’applicazione dell’uno o dell’altro regime. La questione della legittimità del coefficiente di neutralizzazione riveste portata autonoma e non è sottoposta al regime del pro rata.

Il Fatto

Un ragioniere, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ha presentato domanda di pensione di anzianità il 29 dicembre 2006. Il Tribunale ha accertato il suo diritto a percepire la quota della pensione retributiva nella misura annua di Euro 16.787,50.

La Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame della Cassa e ha confermato la pronuncia, ritenendo che la pensione fosse maturata in data anteriore al primo gennaio 2007, con conseguente applicazione del criterio del pro rata temporis nella formulazione antecedente alla legge n. 296 del 2006. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, tra loro connessi, investono l’interpretazione della normativa vigente. La Corte li esamina congiuntamente e li ritiene fondati.

Il Collegio richiama la giurisprudenza costante secondo cui, per i trattamenti maturati prima del gennaio 2007, assurge a parametro l’originario regime del pro rata e non trovano applicazione le modifiche in peius adottate dagli enti privatizzati prima dell’attenuazione sancita dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006. Vengono in rilievo le Sezioni Unite n. 18136 del 2015 e la Sez. lav. n. 31454 del 2021, secondo cui, a fronte di una domanda presentata il 29 dicembre 2006, il trattamento si intende liquidato dal primo gennaio 2007 e resta sottoposto al pro rata nella versione mitigata.

La Corte afferma che è la liquidazione, in virtù del perfezionarsi di tutti gli elementi costitutivi della prestazione e del decorso del tempo previsto per il riconoscimento, a fungere da criterio distintivo. È l’effettiva decorrenza a segnare il discrimine rilevante.

Da tali principi si è discostata la sentenza d’appello, che ha ritenuto sufficiente il perfezionarsi dei requisiti in data antecedente al gennaio 2007, a prescindere dalla concreta liquidazione. La pensione del controricorrente, con decorrenza successiva al primo gennaio 2007, soggiace dunque al pro rata riformulato dalla legge n. 296 del 2006.

Il terzo motivo coglie nel segno. Il ricorso ha offerto i necessari ragguagli sulle argomentazioni svolte nei gradi di merito circa la legittimità del coefficiente di neutralizzazione. Su tale questione, che riveste portata autonoma, la Corte di merito non ha reso alcuna pronuncia idonea a dirimere le contrapposte prospettazioni. Sussiste pertanto il vizio di omessa pronuncia. Resta assorbito l’esame della quarta censura.

Nota della Redazione

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